21 maggio 2026
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21 maggio 2026

La responsabilità previdenziale nella somministrazione di lavoro dopo l’Ordinanza della Cassazione n. 9057/2026

GiusLavoro n. 19 - 2026
Autore: Fabiano De Leonardis

L’Ordinanza n. 9057 del 10 aprile 2026 della Corte di Cassazione interviene con rigore a definire i confini della responsabilità del somministratore per quanto concerne l'inderogabilità dell'obbligazione previdenziale. La vicenda trae origine da un accertamento ispettivo nei confronti di un’agenzia di somministrazione a cui viene contestata l’omissione contributiva derivante dal sotto-inquadramento di alcuni lavoratori, adibiti a mansioni superiori dall'utilizzatrice senza comunicazione, e dal mancato rispetto del minimale contributivo in occasione di sospensioni dell’attività lavorativa concordate ma non previste dalla legge. La società ricorrente impugna l’addebito e sostiene la propria buona fede nonché la regolarità formale dei DURC posseduti. La Suprema Corte, tuttavia, rigetta tali doglianze, sancendo che il somministratore resta l’obbligato principale e che nessuna autonomia privata può intaccare il gettito destinato agli Enti previdenziali. La pronuncia assume un valore fondamentale, poiché chiarisce che la regolarità contributiva è un concetto sostanziale e non meramente documentale, ponendo a carico delle agenzie un onere di vigilanza stringente sulla reale esecuzione del rapporto lavorativo, pena la decadenza retroattiva da ogni beneficio economico.

La responsabilità del somministratore: obbligato principale per i contributi

Il primo pilastro della pronuncia in esame risiede nella riaffermazione della responsabilità primaria dell'agenzia di somministrazione per le obbligazioni contributive. La Suprema Corte chiarisce che, nell'ambito dello schema triangolare della somministrazione, il rapporto di lavoro si incardina con l'agenzia, la quale rimane l'unico datore di lavoro in senso formale. Di conseguenza, rispetto agli oneri previdenziali, la Cassazione precisa che “è il somministratore ad assumere la veste di obbligato principale, quale datore di lavoro, pur in regime di solidarietà col co-obbligato soggetto utilizzatore”. 

Il passaggio critico della sentenza riguarda il tentativo della società ricorrente di invocare l'esclusione della propria responsabilità basandosi sull' art. 23, comma 6, del D.lgs. n. 276/2003 laddove si afferma che “Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori”; in virtù di tali assunti, viene sostenuto che l'omessa informazione da parte dell'utilizzatore circa lo svolgimento di mansioni superiori deve far ricadere su quest'ultimo ogni onere.

La Corte rigetta tale interpretazione, chiarendo che “l’unica ipotesi di responsabilità esclusiva dell'utilizzatore è quella tipizzata dal menzionato art. 23, comma 6, ma la stessa non può essere invocata nella presente fattispecie, in quanto, come anticipato, si tratta di una disposizione eccezionale di esonero del datore di lavoro somministratore, relativa ai soli obblighi retributivi o risarcitori verso i dipendenti, non estensibile all'obbligazione contributiva, di natura autonoma ed inderogabile”; in sostanza, secondo i giudici di legittimità, tale esonero non è estensibile all’obbligazione contributiva, di natura autonoma ed inderogabile, ed il regime relativo al rapporto previdenziale resta del tutto estraneo all’ambito applicativo del summenzionato comma 6 dell’art. 23; la conseguenza è che il somministratore non può addurre a propria scusa l'inadempimento informativo dell'utilizzatore per sottrarsi al pagamento dei contributi calcolati sulle mansioni effettive, poiché l'obbligazione previdenziale risponde ad una logica di ordine pubblico che prescinde dagli accordi o dalle mancanze interne al rapporto commerciale tra le due imprese. 

In sintesi, la Corte sancisce che “le disposizioni vigenti non prevedono alcuna forma di esonero dalla regola generale di responsabilità del somministratore per tutti gli obblighi nascenti dai rapporti di lavoro ed in particolare proprio per le obbligazioni contributive”.

Successione legale e principio del Tempus Regit Actum

Un aspetto cruciale per la comprensione della sentenza in rassegna riguarda l'inquadramento della norma applicabile al caso concreto. Sebbene la disciplina della somministrazione sia stata ampiamente riformata dal D.lgs. n. 81/2015 (Jobs Act), i giudici di legittimità continuano a decidere sulla base del vecchio art. 23 del D.lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi).

IL PRINCIPIO DEL TEMPUS REGIT ACTUM: il principio cardine che regola questa dinamica è il tempus regit actum (il tempo regge l'atto), espressione del più generale principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 delle Preleggi, secondo cui: "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". In ambito giuridico, questo significa che un fatto, come un'omissione contributiva, deve essere giudicato secondo la legge vigente nel momento in cui il fatto è stato compiuto, anche se tale legge viene successivamente abrogata o modificata; pertanto, poiché le ispezioni e i rapporti di lavoro oggetto delle pronunce risalgono a periodi precedenti al 2015, la Cassazione è tenuta ad applicare la disciplina del 2003, sebbene oggi sia in vigore l'art. 35 del D.lgs. 81/2015.

EVOLUZIONE NORMATIVA DALL’ART. 23 L.n.276/2003 ALL’ART. 35 L.n.81/2015: nonostante lo sviluppo legislativo, il legislatore ha mantenuto una sostanziale continuità nei principi di tutela, confermando la natura inderogabile della solidarietà tra agenzia e utilizzatore:

  • l'art. 23 stabiliva che: "L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali".
  • l'art. 35 attuale ricalca pedissequamente tale principio: "L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali".

L’OMESSA COMUNICAZIONE DEL CAMBIO DI MANSIONI: un punto di frizione spesso invocato dalle imprese è l'omessa comunicazione del cambio di mansioni e, sull’argomento, entrambe le leggi prevedono una responsabilità esclusiva dell'utilizzatore solo per la parte retributiva, ma non per quella contributiva. Sia l'art. 23 che l'art. 35,rispettivamente ai commi 6 e 5, chiariscono che: "Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori". Come evidenziato nella Sentenza n. 9057/2026, questa responsabilità esclusiva dell'utilizzatore è una disposizione eccezionale che può essere utilizzata dal somministratore per sottrarsi al suo ruolo di obbligato principale verso l'INPS. In forza del principio di indisponibilità dell'obbligazione previdenziale, il somministratore resta sempre responsabile dei contributi calcolati sulle mansioni effettive, a prescindere da quale delle due norme  venga applicata ratione temporis. 

L'inderogabilità del minimale contributivo e le assenze ingiustificate

Il secondo fulcro della sentenza n. 9057/2026 riguarda la determinazione della base imponibile e il contrasto a pratiche di erosione della stessa attraverso accordi privati o gestioni arbitrarie delle presenze. 

La Suprema Corte ribadisce il principio del minimale contributivo, sancendo che l'obbligo previdenziale non può essere compresso dalla volontà delle parti, neppure in presenza di sospensioni della prestazione lavorativa non tipizzate. A tal proposito, la Cassazione richiama con estremo rigore il dettato legislativo stabilisce: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale”; tale parametro funge da soglia minima invalicabile, che prescinde dall'effettivo ammontare corrisposto qualora quest'ultimo risulti inferiore ai minimi tabellari leader.  

Il punto di maggiore interesse giuslavoristico risiede nel trattamento delle assenze. La Corte chiarisce che il prelievo contributivo deve essere garantito anche quando la prestazione non viene resa per accordo tra le parti, se tale fattispecie non rientra nelle tutele legali o contrattuali: “la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro”.

Le caratteristiche del minimale contributivo

Il minimale contributivo è un istituto fondamentale del diritto previdenziale che stabilisce la soglia minima di retribuzione su cui devono essere calcolati i contributi dovuti agli enti di previdenza, indipendentemente da quanto effettivamente corrisposto al lavoratore. Il minimale non è una misura della retribuzione che il datore di lavoro deve pagare (quella è definita dai minimi tabellari del CCNL), ma è una base imponibile teorica che serve a garantire che il gettito destinato agli enti previdenziali non venga eroso da accordi privati tra le parti o da pagamenti inferiori ai parametri di legge. 

NORMA DI RIFERIMENTO: il principio è sancito dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 (convertito dalla legge n. 389 del 1989), richiamato esplicitamente dalla Corte di Cassazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

  • inderogabilità: il minimale funge da soglia minima invalicabile ed anche se datore e lavoratore concordano uno stipendio più basso, i contributi vanno pagati sul valore stabilito dal contratto collettivo leader;
  • indisponibilità: le parti non possono incidere sulla certezza dei rapporti contributivi e la Corte sottolinea che lasciare tale potere all'autonomia privata contrasterebbe col basilare principio d’indisponibilità ed inderogabilità del sistema contributivo;  
  • effettività vs. formalità: se un lavoratore svolge mansioni superiori a quelle contrattuali, il minimale deve essere parametrato alla mansione effettiva e non a quella indicata formalmente nel contratto. 

ASSENZE E SOSPENSIONI: la Cassazione chiarisce che il minimale deve essere rispettato e i contributi pagati anche in caso di sospensioni della prestazione concordate tra le parti, se queste non rientrano nelle tutele legali come malattia o maternità. 

Il commento critico non può che evidenziare come la Corte intenda proteggere la natura indisponibile del rapporto previdenziale ed è netta nel negare che l'autonomia privata possa interferire con il gettito destinato agli Enti: “lasciare che le parti possano incidere con propri atti sulla certezza dei rapporti contributivi contrasterebbe col basilare principio d’indisponibilità ed inderogabilità del sistema contributivo”. Ne deriva che la sospensione consensuale del rapporto, se priva di una causa legale riconosciuta (come malattia, maternità o congedi), resta priva di rilevanza ai fini previdenziali, obbligando il datore di lavoro al versamento dei contributi sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe teoricamente percepito secondo il CCNL di riferimento.

Effettività della regolarità contributiva oltre il DURC 

Il terzo snodo della sentenza n. 9057/2026 affronta il rapporto tra il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e il diritto effettivo alla fruizione dei benefici normativi e contributivi. La Cassazione chiarisce che la regolarità non è una condizione meramente garantita da una certificazione amministrativa ma rappresenta una condizione sostanziale che deve persistere per tutto il periodo di fruizione degli sgravi.

La Corte è categorica nello stabilire che il possesso di un DURC positivo non impedisce all'Ente previdenziale di revocare i benefici qualora un accertamento ispettivo successivo rilevi violazioni sostanziali: “Questa Corte ha anche più volte ribadito che «il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “I’ assenza di violazioni nelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi ”.

L'argomentazione della Suprema Corte si spinge oltre il dato documentale per analizzare la natura giuridica del DURC, spogliandolo di qualsiasi presunzione di definitività. I giudici chiariscono che il documento ha una funzione di mera certazione nel senso che trattasi di un documento che scatta una fotografia basata sulle denunce del datore di lavoro ma non ha il potere di sanare una regolarità che non esiste nei fatti. Pertanto, se un’ispezione accerta condotte che alterano la base imponibile, come il sotto-inquadramento dei lavoratori o l'elusione del minimale, la verità sostanziale prevale sempre sulla certificazione formale, rendendo il sindacato del giudice l'unico metro di valutazione della legittimità degli sgravi. 

A parere della Corte, quindi, il beneficio contributivo non è un diritto incondizionato ma un'agevolazione legata ad un comportamento di piena legalità: ne consegue che l'emersione di una violazione sostanziale fa decadere il presupposto stesso dello sgravio, rendendo il documento amministrativo del tutto irrilevante di fronte all'accertamento del fatto. Sul punto, la motivazione precisa che: “non è attribuito al rilascio del DURC un valore costitutivo, che esso non può logicamente possedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi, che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all’'accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege”.

Il commento critico deve qui soffermarsi sulla funzione punitiva e deterrente che la Suprema Corte attribuisce alla revoca degli sgravi. La sentenza sancisce che la fruizione delle agevolazioni è subordinata a una condotta di piena compliance, sottolineando che “La fruizione di benefici previsti dal legislatore è indissolubilmente legata al rispetto, da parte del datore di lavoro, di tutti gli obblighi previdenziali e delle condizioni di lavoro sancite dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che l'accertata violazione di tali precetti comporta la decadenza dal diritto alle agevolazioni per l’intero periodo di riferimento”.

Questa impostazione riduce il DURC ad uno dei diversi presupposti di un’effettiva regolarità, ponendo a carico delle imprese, e in particolare dei somministratori, un onere di vigilanza continua sulla reale esecuzione del rapporto lavorativo presso l'utilizzatore, pena la perdita retroattiva di incentivi economici vitali per la tenuta del budget aziendale.

Onere probatorio e sindacato del giudice di merito

L'ultimo pilastro della pronuncia si sofferma sulle regole di riparto dell'onere probatorio nel contenzioso tra impresa e istituto previdenziale, con particolare riferimento alla discrasia tra inquadramento contrattuale e prestazioni realmente svolte. La Cassazione chiarisce che il giudice di merito, nel valutare l'adeguatezza della contribuzione, deve fondare il proprio convincimento sull'effettività della mansione, indipendentemente dalle qualifiche formali indicate nelle fatture o nei contratti di somministrazione.

La Corte affronta la doglianza della società ricorrente circa una presunta violazione dell'art. 2697 c.c., chiarendo che la regola sull'onere della prova interviene solo come criterio di soluzione del conflitto quando un fatto rimane incerto o privo di prove. Al contrario, quando il giudice fonda il proprio convincimento su elementi concreti esistenti agli atti, come i verbali ispettivi dell'INPS, non sta invertendo l'onere della prova a danno dell'impresa, ma sta semplicemente esercitando il suo potere di valutazione del materiale probatorio raccolto. 

In altri termini, se l'Ente previdenziale fornisce una ricostruzione dei fatti coerente e documentata tramite l'accertamento ispettivo, il giudice può considerarla prova sufficiente per confermare l'addebito, senza che ciò configuri un vizio processuale. Sul punto, la sentenza precisa che: “nella valutazione delle risultanze processuali (...) non si ravvisa alcun margine di violazione della regola di riparto dei carichi probatori, ex art. 2697 c.c., in quanto la violazione della regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova”.

Un altro aspetto critico di grande interesse per il settore della somministrazione riguarda la conoscibilità delle violazioni da parte dell' agenzia. Sul punto, la sentenza respinge l'idea che il somministratore possa considerarsi estraneo a quanto accade presso l'utilizzatore, stabilendo che “tutti gli aspetti contestati in sede ispettiva erano noti o comunque agilmente controllabili per tabulas dalla somministratrice, in relazione alle diverse voci oggetto delle contestazioni nel verbale ispettivo”.

In conclusione, la Suprema Corte suffraga il sindacato del giudice di merito sulle risultanze dei verbali ispettivi, qualora questi siano coerenti e documentati, sancendo che spetta al giudice di merito accertare la reale natura delle mansioni espletate e la conseguente base imponibile contributiva, restando irrilevanti le diverse qualificazioni formali fornite dalle parti nel contratto di somministrazione: “Si aggiunga che la valutazione dei documenti e delle varie risultanze probatorie, in particolare di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (…)”. 

Il principio espresso è pertanto chiaro: il rigore probatorio richiesto agli Enti previdenziali è soddisfatto ogni qual volta venga dimostrata la divergenza tra il dichiarato e l' eseguito, ponendo in capo al datore di lavoro il rischio di ogni carenza informativa o di controllo sul campo.

 

Focus giuridico: il precedente della Sentenza Cass. n. 10669 del 19 aprile 2024

 

Per comprendere appieno la portata della sentenza n. 9057/2026, risulta utile raccordarla ai principi già cristallizzati dalla Cassazione n. 10669/2024, la quale ha definito la natura del rapporto previdenziale nello schema triangolare della somministrazione. Mentre l'Ordinanza n. 9057/2026 si concentra sulla responsabilità primaria del somministratore, la Sentenza. n. 10669 del 19 aprile 2024 della Sezione Lavoro della Cassazione offre un fondamentale chiarimento speculare sulla posizione dell'utilizzatore, definendo i confini della solidarietà passiva in caso di evasione contributiva e l'evoluzione temporale del regime sanzionatorio.

 

IL FATTO: la vicenda trae origine da un accertamento ispettivo dell'INPS nei confronti di un'azienda sanitaria utilizzatrice, a cui viene contestata la responsabilità solidale per l'evasione contributiva commessa da un'agenzia di somministrazione tra il 2008 e il 2013. L'infrazione riguarda il sotto-inquadramento di diversi lavoratori che, sebbene denunciati come apprendisti, svolgevano mansioni di livello superiore ed anche in tal caso l'utilizzatrice eccepisce la propria buona fede, garantita dal possesso di DURC regolari, e contesta l'estensione della solidarietà alle sanzioni civili, specialmente per la fattispecie dell’evasione.

 

LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE: la Suprema Corte, nel respingere le tesi dell'azienda, chiarisce preliminarmente la natura dell'obbligazione in capo all'utilizzatore, definendola come una garanzia oggettiva che prescinde dal comportamento dell'impresa che riceve la prestazione: L’inadempimento dell’obbligazione retributiva e contributiva, cui si correlano le sanzioni civili, è riferibile solo all’impresa somministrante, mentre l’utilizzatore assume in solido l’obbligo contributivo e l’obbligo di pagamento delle sanzioni allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore. Anche in questo caso, tale regime non è scalfito dalla regolarità formale dei documenti amministrativi, poiché secondo i giudici l’utilizzatore, obbligato in solido con funzione di garanzia, non può eccepire al creditore (art. 1297 c.c.) fatti – l’essere stato indotto a credere in un corretto adempimento degli obblighi contributivi da parte della società somministrante la quale aveva emesso DURC regolari – attinenti semmai al rapporto interno con la società somministrante e non al rapporto esterno con il creditore.

 

LA QUALIFICAZIONE DELL’ILLECITO: la sentenza sancisce che la gravità della sanzione, omissione o evasione, dipende esclusivamente dalla condotta del datore di lavoro formale, senza che l'utilizzatore possa invocare una propria estraneità soggettiva: Non deve compiersi alcuna valutazione del contegno tenuto dalla As., rilevando, ai fini dell’omissione o dell’evasione di cui all’art. 116 l. n. 388/00, il solo contegno del somministrante ed essendo obbligato solidalmente l’utilizzatore, in funzione di garanzia, in rapporto all’omissione o evasione di quegli.

  

SOLIDARIETÀ SANZIONATORIA E LO SPARTIACQUE DEL 2012: la Corte stabilisce un legame inscindibile tra debito principale e sanzioni accessorie, affermando che “Le sanzioni sono infatti legate all’obbligazione principale contributiva da un vincolo di automaticità funzionale, sì che le vicende attinenti all’omesso o ritardato pagamento dei contributi devono riguardare anche l’obbligazione accessoria delle sanzioni civili; tuttavia, viene operata una fondamentale distinzione temporale legata all'estensione analogica della disciplina dell'appalto, sancendo infatti che la sentenza va (…) cassata nella parte in cui, limitatamente al periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 5/12, ha limitato la solidarietà in capo ad As. alla omissione contributiva anziché affermarla riguardo all’evasione. Questo passaggio è dirimente in quanto ne deriva che la solidarietà per le sanzioni è totale fino al 10 febbraio 2012, mentre, per gli inadempimenti successivi, opera l'esclusione prevista dalla novella legislativa del D.L. n. 5/2012.

 

 IN SINTESI: la pronuncia conferma che il rischio degli inadempimenti del somministratore grava integralmente sull'utilizzatore, il quale risponde delle conseguenze sanzionatorie dell'evasione altrui in forza della mera fruizione della prestazione lavorativa.

MAPPA CONCETTUALE

Quadro normativo di riferimento

  • Art. 11 Preleggi: disciplina il principio del tempus regit actum (irretroattività della legge).
  • Art. 23, c. 6, D.lgs. 276/2003 (e art. 35, c. 5, D.lgs. 81/2015): stabilisce l'esonero eccezionale del somministratore per le sole differenze retributive in caso di omessa informazione sulle mansioni superiori.
  • Art. 1, D.L. 338/1989: fissa il principio del minimale contributivo basato sui CCNL leader.
  • Art. 1, c. 1175, L. 296/2006: subordina i benefici contributivi alla regolarità sostanziale (DURC + rispetto dei contratti).
  • D.L. n. 5/2012: per i crediti maturati precedentemente l'utilizzatore risponde di contributi e sanzioni (solidarietà piena);per quelli successivi risponde solo della quota capitale dei contributi (solidarietà limitata), restando le sanzioni a carico esclusivo del somministratore.
  • Art. 2697 c.c.: regola l'onere della prova, valorizzando il verbale ispettivo come prova della divergenza tra il dichiarato e l’eseguito.

 Ordinanza n. 9057/2026 (Focus: somministratore)

  • Obbligazione principale: il somministratore è l'unico datore di lavoro formale e risponde sempre del debito contributivo verso l'INPS.
  • Autonomia del rapporto previdenziale: l'esonero dell'utilizzatore per le mansioni superiori riguarda solo lo stipendio, non i contributi.
  • Indisponibilità del gettito: nessun accordo tra le parti può abbattere la base imponibile sotto il minimale di legge.
  • Verità sostanziale vs formale: un DURC positivo non protegge se l'ispezione rileva sotto-inquadramenti; la regolarità deve essere reale, non documentale.

 Sentenza n. 10669/2024 (Focus: utilizzatore)

  • Garanzia oggettiva: l'utilizzatore risponde in solido per il solo fatto di aver beneficiato della prestazione, a prescindere dalla sua buona fede.
  • Irrilevanza del DURC: il DURC regolare dell'agenzia non è opponibile all'INPS dall'utilizzatore.
  • Solidarietà sanzionatoria: prima del 10.02.2012, vige una solidarietà piena (l'utilizzatore paga contributi + sanzioni civili); dopo il 10.02.2012, la solidarietà diviene limitata (l'utilizzatore paga solo i contributi e le sanzioni restano al somministratore).

 Sintesi: il rischio d'impresa nella somministrazione non è delegabile. L'agenzia deve vigilare sull'effettivo utilizzo del personale presso il cliente, mentre il cliente deve sapere che la sua responsabilità solidale rimane un pilastro di ordine pubblico. In quest’ottica, il DURC è una condizione necessaria ma non sufficiente e solo la piena compliance ai contratti collettivi garantisce la tenuta dei benefici economici e la protezione dalle sanzioni dell'Ente previdenziale.

Esempio 

La società Beta Somministrazione S.r.l. invia 10 lavoratori presso l'utilizzatrice Gamma S.r.l. Il contratto di somministrazione prevede l'inquadramento come Addetti al confezionamento (Livello D1 CCNL Metalmeccanica); tuttavia, per esigenze produttive, Gamma adibisce i lavoratori alla manutenzione degli impianti (Livello C3), senza comunicarlo a Beta. Contemporaneamente, a causa di un calo di commesse, Gamma e i lavoratori firmano un accordo per sospendere l'attività per due venerdì al mese, senza retribuzione e senza ricorso ad ammortizzatori sociali. Beta, forte di un DURC regolare, versa i contributi sul livello D1 e solo per le ore effettivamente lavorate, escludendo i venerdì di sospensione. L'INPS, a seguito di ispezione, contesta a Beta:

  • il sotto-inquadramento (differenza tra D1 e C3);           
  • l'omissione contributiva sui venerdì di sospensione;
  • la decadenza da tutti gli sgravi contributivi goduti da Beta nell'anno.

Alla luce della Sentenza 9057/2026, Beta non può difendersi eccependo di non sapere delle mansioni superiori, poiché la Cassazione stabilisce che è il somministratore ad assumere la veste di obbligato principale e che tali aspetti sono facilmente controllabili mediante un'ordinaria diligenza. Inoltre, deve pagare i contributi anche per i venerdì di sospensione, poiché la contribuzione è dovuta anche in caso di una sospensione concordata che non trovi giustificazione nella legge o nel contratto collettivo. Infine, il DURC regolare non salva Beta in quanto la regolarità sostanziale è venuta meno, trascinando con sé tutti i benefici economici.

L’esperto

Se l'utilizzatore assegna il lavoratore a mansioni superiori senza informare il somministratore, chi risponde delle differenze contributive davanti all'INPS?

Davanti all'istituto previdenziale risponde sempre e in prima battuta il somministratore, quale datore di lavoro formale. L'esonero previsto dall'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 276/2003 (e art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015) copre l'agenzia solo sul piano civile e retributivo nei confronti del lavoratore ma non è opponibile all'INPS, attesa la natura pubblica e indisponibile del prelievo contributivo.
CONSIGLIO PRATICO: le agenzie di somministrazione devono inserire nei contratti commerciali rigide clausole di manleva e sistemi di auditing periodico presso l'utilizzatore per rivalersi tempestivamente sul cliente in caso di addebito ispettivo.

Un accordo tra datore di lavoro e lavoratore per una sospensione dell'attività non retribuita esonera dal versamento dei contributi?

No. Qualsiasi interruzione o riduzione della prestazione che derivi da una libera scelta organizzativa delle parti e che non sia coperta da una causa legale o contrattuale tipizzata (come malattia, maternità o ammortizzatori sociali), non ha alcun valore per l'ente previdenziale.
CONSIGLIO PRATICO: in caso di calo di commesse o fermo macchina del cliente, l'agenzia non deve assecondare sospensioni consensuali informali; i contributi previdenziali vanno comunque versati prendendo come base la retribuzione teorica virtuale stabilita dal minimale del CCNL leader.

Qual è il valore giuridico del DURC in presenza di un verbale ispettivo che accerta violazioni nell'inquadramento dei lavoratori?

Il valore esimente è nullo. La Cassazione ribadisce che il DURC non ha un valore costitutivo, ma rappresenta una mera fotografia temporanea basata sulle dichiarazioni formali dell'azienda. Di fronte a un accertamento ispettivo materiale, la verità sostanziale dei fatti prevale sempre sul documento amministrativo.
CONSIGLIO PRATICO: le imprese non devono adagiarsi sul possesso di un DURC regolare in quanto la conformità aziendale deve essere verificata sulla reale esecuzione dei rapporti e sul rispetto integrale della contrattazione collettiva leader, unico vero scudo contro la revoca retroattiva dei benefici contributivi

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  • GL n. 19 - La responsabilità previdenziale. Ordinanza della Cassazione n. 90572026-.pdf (274 kB)
La responsabilità previdenziale nella somministrazione di lavoro dopo l’Ordinanza della Cassazione n. 9057/2026
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