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Nei procedimenti che ricadono nella disciplina dell’articolo 92, comma 2, Cod. proc. civ., come formulato dalla L. n. 69 del 2009, in caso di soccombenza del lavoratore, la compensazione integrale delle spese di lite presuppone il ricorso di “gravi ed eccezionali ragioni”: non possono ritenersi tali né la posizione di debolezza del lavoratore, in rapporto a quella del datore, né l’evidente buona fede nell’instaurazione del giudizio.
È quanto emerge dalla sentenza n. 16581/17 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
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