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Nei casi di assenza e/o irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica della cartella esattoriale può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, l’Agente della Riscossione, in caso di contestazione, deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. Diversamente la notifica deve ritenersi nulla.
(prezzi IVA esclusa)