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Il contratto di appalto avente a oggetto i servizi in favore di un Condominio, quali la pulizia giornaliera dell’ingresso, la distribuzione della posta ai condomini, il controllo degli impianti idrici, elettrici e dell’ascensore, con comunicazione di eventuali guasti all'amministratore, non è riconducibile allo schema negoziale del rapporto di lavoro subordinato di portierato - anche se è stato fornito l’alloggio gratuito all’interno del fabbricato - in assenza della prova della soggezione al potere direttivo e disciplinare dell’amministratore condominiale. In mancanza di questa prova, le prestazioni sono riconducibili piuttosto a un contratto d’opera ex art. 2222 Cod. civ. È quanto emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)