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In caso di morte del pensionato, il requisito della vivenza a carico del figlio inabile ai fini della pensione di reversibilità, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quantomeno prevalente, al mantenimento.
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