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La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ha stabilito che, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 46 del 1999, nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
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