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Dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione, emerge che gli obblighi di comunicazione e di tenuta del Libro unico del lavoro, secondo le previsioni di cui agli artt. 4-bis D.lgs. n. 181/2000 e 39 D.L. n 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133/08, non si applicano alle attività riguardanti le professioni intellettuali.
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