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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di vittime del terrorismo precisando che tra i presupposti per l’assegno vitalizio ai familiari, ex art. 5 comma 3-bis L. n. 206 del 2004, introdotto dalla L. n. 147 del 2013, non rientra l’esistenza in vita della vittima al momento di entrata in vigore della nuova disposizione normativa.
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