9 febbraio 2026

Bonus assunzioni ZES: guida pratica dopo la circolare INPS n. 10/2026

InPratica n. 05 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

 

Con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026 l’INPS ha reso pienamente operativa la misura di esonero contributivo totale introdotta dall’art. 24 del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), fornendo le istruzioni per il recupero dell’agevolazione e per la corretta esposizione nei flussi Uniemens.

 

L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con almeno 35 anni di età, disoccupato da almeno 24 mesi, presso sedi operative ubicate nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. A partire dal novembre 2025, tra i territori agevolati rientrano anche Marche e Umbria.

Vediamo quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la spettanza del beneficio, le condizioni generali di legittimità legate agli incentivi all’occupazione, i limiti di cumulabilità, nonché le modalità di presentazione della domanda tramite il Portale delle Agevolazioni INPS e le regole per il recupero dell’esonero nei flussi contributivi, inclusa la gestione delle mensilità arretrate.

Con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha reso pienamente operativo l’esonero contributivo totale previsto dall’art. 24 del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), fornendo le istruzioni per il recupero dell’agevolazione e per la corretta gestione contributiva in Uniemens.

La misura è rivolta ai datori di lavoro privati che hanno effettuato, nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025, assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori over 34 disoccupati di lunga durata, presso sedi operative ubicate nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. 

A partire da novembre 2025 anche Marche e Umbria sono ricomprese tra i territori agevolati. 

La circolare chiarisce che la spettanza dell’agevolazione è subordinata alla contestuale presenza di requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.

Requisiti del datore di lavoro

Possono accedere al beneficio esclusivamente i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni e dei datori di lavoro del settore domestico.

Devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:

  • la sede di lavoro o unità produttiva deve essere ubicata in una regione della ZES unica;
  • la prestazione lavorativa deve essere svolta effettivamente in tali territori, a prescindere dalla sede legale dell’azienda; nel mese dell’assunzione il datore di lavoro deve occupare non più di 10 dipendenti, calcolati al netto delle nuove assunzioni incentivate.

Il requisito dimensionale deve sussistere solo nel mese dell’assunzione; le variazioni successive dell’organico non incidono sulla fruizione dell’esonero.

Requisiti dei lavoratori

L’esonero spetta per l’assunzione di lavoratori che, alla data dell’assunzione:

  • abbiano compiuto 35 anni di età;
  • siano disoccupati da almeno 24 mesi 

La circolare precisa che sono considerati disoccupati:

  • i soggetti che hanno reso la DID al sistema informativo delle politiche del lavoro;
  • i lavoratori con redditi tali da determinare un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni IRPEF.

È inoltre ammessa la fruizione residua dell’esonero anche in caso di riassunzione di lavoratori per i quali un precedente datore di lavoro abbia già beneficiato parzialmente dell’incentivo, nei limiti dell’importo e del periodo autorizzato. 

Rapporti di lavoro ammessi ed esclusioni

L’agevolazione riguarda le assunzioni stabili di personale non dirigenziale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time. Sono incluse anche assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche con fornitura a tempo determinato), verificando requisiti in capo all’utilizzatore.

Sono invece escluse le trasformazioni di contratti a termine già in essere, i contratti di lavoro intermittente, l’apprendistato e il lavoro domestico.

Misura e durata dell’esonero

L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di:

  • 650 euro mensili per ciascun lavoratore;
  • per un periodo massimo di 24 mesi 

Il massimale:

  • è riproporzionato in caso di assunzione o cessazione in corso di mese;
  • è ridotto proporzionalmente nei rapporti a tempo parziale.

Domanda di ammissione all’incentivo

Trattandosi comunque di assunzioni già effettuate, il datore di lavoro deve presentare domanda tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”, indicando i dati aziendali, del lavoratore, della retribuzione e della sede di lavoro 

L’INPS verifica:

  • la capienza delle risorse;
  • il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi;
  • la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Esposizione dell’esonero in Uniemens

Dal periodo di competenza febbraio 2026, l’esonero deve essere esposto in Uniemens con:

CodiceCausale: “EZES”;

IdentMotivoUtilizzoCausale: numero di protocollo della domanda;

TipoIdentMotivoUtilizzo: “PROTOCOLLO” 

Il recupero delle mensilità arretrate (settembre 2024 – gennaio 2026) è ammesso esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.

Caso pratico

Un’azienda artigiana con sede operativa in Puglia occupa, nel mese di ottobre 2024, 8 dipendenti.

Il 15 ottobre 2024 assume a tempo indeterminato un lavoratore di 38 anni, disoccupato da oltre 24 mesi.

La retribuzione imponibile mensile è pari a 1.600 euro, con contribuzione datoriale di 480 euro.

In presenza di tutti i requisiti:

  • l’azienda può fruire dell’esonero per l’intero importo della contribuzione datoriale;
  • l’esonero mensile spettante è pari a 480 euro, inferiore al tetto massimo di 650 euro;
  • la durata massima dell’agevolazione è di 24 mesi, salvo cause di revoca.

L’azienda presenta domanda su DiResCo e, una volta autorizzata, espone l’esonero in Uniemens a partire da febbraio 2026, recuperando anche le mensilità arretrate.

Tabella riepilogativa dei requisiti di base e specifici

Ambito

Requisito

Specificazione

Datore di lavoro

Natura privata

Escluse PA e lavoro domestico

Datore di lavoro

Ubicazione sede/unità produttiva

Regione ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna; Marche e Umbria dal 20.11.2025)

Prestazione

Luogo effettivo di lavoro

Deve svolgersi in regione ZES, irrilevante sede legale

Periodo

Data assunzione

Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Tipologia

Contratto di lavoro

Subordinato a tempo indeterminato

Personale

Qualifica

Personale non dirigenziale

Agevolazione

Massimale

100% contributi datoriali, max 650 €/mese

Durata

Fruizione

Massimo 24 mesi

Requisiti del lavoratore

oratore

Requisito

Condizione

Età

Almeno 35 anni alla data dell’assunzione

Stato occupazionale

Disoccupazione da almeno 24 mesi

Stato di disoccupazione

DID al SIU o reddito ≤ no tax area

Eccezione

Ammessa fruizione residua se già autorizzato esonero presso altro datore

Dirigenza

Esclusa

 Requisiti specifici

Requisito

Regola

Numero dipendenti

Max 10 nel mese dell’assunzione

Metodo di calcolo

Al netto delle nuove assunzioni incentivate

Verifica temporale

Solo nel mese di assunzione

Variazioni successive

Irrilevanti

Requisiti del rapporto di lavoro

Elemento

Ammesso

Note

Tempo indeterminato

Anche part-time

Trasformazione da TD

Esclusa

Lavoro intermittente

Anche se a TI

Apprendistato

Escluso

Somministrazione TI

Requisiti verificati sull’utilizzatore

Cooperativa

Se rapporto subordinato

Requisiti generali per la fruizione del beneficio

Condizione

Stato

DURC regolare

Obbligatorio

Sicurezza sul lavoro

Obbligatorio

CCNL applicato correttamente

Obbligatorio

Comunicazioni obbligatorie

Puntuali e corrette

Aiuti di Stato illegali

Assenti

Impresa in difficoltà (UE)

Esclusa

Condizione

Effetto

Incremento occupazionale netto

Necessario (verifica ex post su 12 mesi)

Licenziamenti 6 mesi precedenti (GMO / collettivi)

Ostativi

Licenziamenti 6 mesi successivi

Revoca esonero

Riassunzione dopo licenziamento < 6 mesi

Esclusione

Cumulabilità con altri esoneri datoriali

Vietata

Sospensione maternità

Ammessa

Riferimenti normativi

  • Art. 24, D.L. 7 maggio 2024, n. 60 
  • Legge 18 novembre 2025, n. 171, art. 1, comma 1
  • Decreto interministeriale 7 gennaio 2025
  • Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 
  • Art. 31, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 
  • Art. 1, commi 1175 e 1175-bis, L. 27 dicembre 2006, n. 296
  • Regolamento UE n. 651/2014 (aiuti di Stato – incremento occupazionale netto) 
  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 13 (stato di disoccupazione) 

 

L'esperto

1. Il requisito dei 10 dipendenti deve essere rispettato per tutta la durata dell’esonero?

No. La circolare chiarisce che il limite dimensionale deve sussistere solo nel mese dell’assunzione. Le variazioni successive dell’organico non incidono sul diritto all’incentivo 

 

2. È possibile fruire dell’esonero se il lavoratore non è più disoccupato da 24 mesi?

Sì, ma solo nei casi di subentro nella fruizione residua dell’agevolazione già autorizzata per lo stesso lavoratore, nei limiti temporali e di importo stabiliti dall’INPS 

 

3. L’esonero è cumulabile con altri incentivi contributivi?

No. L’esonero ZES non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro, come espressamente previsto dalla normativa e ribadito dalla circolare

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