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Con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026 l’INPS ha reso pienamente operativa la misura di esonero contributivo totale introdotta dall’art. 24 del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), fornendo le istruzioni per il recupero dell’agevolazione e per la corretta esposizione nei flussi Uniemens.
L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con almeno 35 anni di età, disoccupato da almeno 24 mesi, presso sedi operative ubicate nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. A partire dal novembre 2025, tra i territori agevolati rientrano anche Marche e Umbria.
Vediamo quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per la spettanza del beneficio, le condizioni generali di legittimità legate agli incentivi all’occupazione, i limiti di cumulabilità, nonché le modalità di presentazione della domanda tramite il Portale delle Agevolazioni INPS e le regole per il recupero dell’esonero nei flussi contributivi, inclusa la gestione delle mensilità arretrate.
Con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha reso pienamente operativo l’esonero contributivo totale previsto dall’art. 24 del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), fornendo le istruzioni per il recupero dell’agevolazione e per la corretta gestione contributiva in Uniemens.
La misura è rivolta ai datori di lavoro privati che hanno effettuato, nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025, assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori over 34 disoccupati di lunga durata, presso sedi operative ubicate nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
A partire da novembre 2025 anche Marche e Umbria sono ricomprese tra i territori agevolati.
La circolare chiarisce che la spettanza dell’agevolazione è subordinata alla contestuale presenza di requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore.
Possono accedere al beneficio esclusivamente i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con esclusione delle Pubbliche Amministrazioni e dei datori di lavoro del settore domestico.
Devono inoltre sussistere le seguenti condizioni:
Il requisito dimensionale deve sussistere solo nel mese dell’assunzione; le variazioni successive dell’organico non incidono sulla fruizione dell’esonero.
L’esonero spetta per l’assunzione di lavoratori che, alla data dell’assunzione:
La circolare precisa che sono considerati disoccupati:
È inoltre ammessa la fruizione residua dell’esonero anche in caso di riassunzione di lavoratori per i quali un precedente datore di lavoro abbia già beneficiato parzialmente dell’incentivo, nei limiti dell’importo e del periodo autorizzato.
L’agevolazione riguarda le assunzioni stabili di personale non dirigenziale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time. Sono incluse anche assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche con fornitura a tempo determinato), verificando requisiti in capo all’utilizzatore.
Sono invece escluse le trasformazioni di contratti a termine già in essere, i contratti di lavoro intermittente, l’apprendistato e il lavoro domestico.
L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di:
Il massimale:
Trattandosi comunque di assunzioni già effettuate, il datore di lavoro deve presentare domanda tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 24”, indicando i dati aziendali, del lavoratore, della retribuzione e della sede di lavoro
L’INPS verifica:
Dal periodo di competenza febbraio 2026, l’esonero deve essere esposto in Uniemens con:
CodiceCausale: “EZES”;
IdentMotivoUtilizzoCausale: numero di protocollo della domanda;
TipoIdentMotivoUtilizzo: “PROTOCOLLO”
Il recupero delle mensilità arretrate (settembre 2024 – gennaio 2026) è ammesso esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.
Un’azienda artigiana con sede operativa in Puglia occupa, nel mese di ottobre 2024, 8 dipendenti.
Il 15 ottobre 2024 assume a tempo indeterminato un lavoratore di 38 anni, disoccupato da oltre 24 mesi.
La retribuzione imponibile mensile è pari a 1.600 euro, con contribuzione datoriale di 480 euro.
In presenza di tutti i requisiti:
L’azienda presenta domanda su DiResCo e, una volta autorizzata, espone l’esonero in Uniemens a partire da febbraio 2026, recuperando anche le mensilità arretrate.
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Ambito |
Requisito |
Specificazione |
|
Datore di lavoro |
Natura privata |
Escluse PA e lavoro domestico |
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Datore di lavoro |
Ubicazione sede/unità produttiva |
Regione ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna; Marche e Umbria dal 20.11.2025) |
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Prestazione |
Luogo effettivo di lavoro |
Deve svolgersi in regione ZES, irrilevante sede legale |
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Periodo |
Data assunzione |
Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 |
|
Tipologia |
Contratto di lavoro |
Subordinato a tempo indeterminato |
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Personale |
Qualifica |
Personale non dirigenziale |
|
Agevolazione |
Massimale |
100% contributi datoriali, max 650 €/mese |
|
Durata |
Fruizione |
Massimo 24 mesi |
Requisiti del lavoratore
oratore
|
Requisito |
Condizione |
|
Età |
Almeno 35 anni alla data dell’assunzione |
|
Stato occupazionale |
Disoccupazione da almeno 24 mesi |
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Stato di disoccupazione |
DID al SIU o reddito ≤ no tax area |
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Eccezione |
Ammessa fruizione residua se già autorizzato esonero presso altro datore |
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Dirigenza |
Esclusa |
Requisiti specifici
|
Requisito |
Regola |
|
Numero dipendenti |
Max 10 nel mese dell’assunzione |
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Metodo di calcolo |
Al netto delle nuove assunzioni incentivate |
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Verifica temporale |
Solo nel mese di assunzione |
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Variazioni successive |
Irrilevanti |
Requisiti del rapporto di lavoro
|
Elemento |
Ammesso |
Note |
|
Tempo indeterminato |
✔ |
Anche part-time |
|
Trasformazione da TD |
✖ |
Esclusa |
|
Lavoro intermittente |
✖ |
Anche se a TI |
|
Apprendistato |
✖ |
Escluso |
|
Somministrazione TI |
✔ |
Requisiti verificati sull’utilizzatore |
|
Cooperativa |
✔ |
Se rapporto subordinato |
Requisiti generali per la fruizione del beneficio
|
Condizione |
Stato |
|
DURC regolare |
Obbligatorio |
|
Sicurezza sul lavoro |
Obbligatorio |
|
CCNL applicato correttamente |
Obbligatorio |
|
Comunicazioni obbligatorie |
Puntuali e corrette |
|
Aiuti di Stato illegali |
Assenti |
|
Impresa in difficoltà (UE) |
Esclusa |
|
Condizione |
Effetto |
|
Incremento occupazionale netto |
Necessario (verifica ex post su 12 mesi) |
|
Licenziamenti 6 mesi precedenti (GMO / collettivi) |
Ostativi |
|
Licenziamenti 6 mesi successivi |
Revoca esonero |
|
Riassunzione dopo licenziamento < 6 mesi |
Esclusione |
|
Cumulabilità con altri esoneri datoriali |
Vietata |
|
Sospensione maternità |
Ammessa |
1. Il requisito dei 10 dipendenti deve essere rispettato per tutta la durata dell’esonero?
No. La circolare chiarisce che il limite dimensionale deve sussistere solo nel mese dell’assunzione. Le variazioni successive dell’organico non incidono sul diritto all’incentivo
2. È possibile fruire dell’esonero se il lavoratore non è più disoccupato da 24 mesi?
Sì, ma solo nei casi di subentro nella fruizione residua dell’agevolazione già autorizzata per lo stesso lavoratore, nei limiti temporali e di importo stabiliti dall’INPS
3. L’esonero è cumulabile con altri incentivi contributivi?
No. L’esonero ZES non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro, come espressamente previsto dalla normativa e ribadito dalla circolare