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L’articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha inserito all’articolo 44 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, con cui si prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.
(prezzi IVA esclusa)