19 novembre 2025

Contributi per alloggi dei lavoratori del Settore Turistico-Ricettivo: modalità, requisiti e procedura di accesso

Lavoro & Consulenza n. 43 - 2025
Autore: Salvatore Cortese

Con il Decreto direttoriale n. 261768/25, pubblicato sul portale del Ministero del Turismo, è stato dato ufficialmente il via ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi – Staff House – per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall’articolo 14 del D.L. n. 95/2025. Le domande per gli aiuti, destinati alle imprese del settore, potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 21 novembre 2025 alle ore 17:00 del 19 novembre 2025.

 

Premessa

Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, in legge n. 118/2025, ha, tra l’altro, autorizzato 22.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 destinati all'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati ai dipendenti.

Alla norma è stata data attuazione con il Decreto del Ministro del Turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025, cui è seguito il Decreto direttoriale n. 261768/25, che ha definito i termini, le modalità e le procedure operative per l’accesso, da parte degli operatori del settore, ai contributi in oggetto.

 

Contributo per le spese di locazione degli alloggi destinati ai dipendenti

L’articolo 11 del Decreto ministeriale del 18 settembre 2025 riconosce agli operatori del settore turistico-ricettivo, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di ottenere un contributo economico per sostenere le spese dei canoni di locazione annuali degli alloggi destinati ai propri dipendenti.

Le spese dovranno essere sostenute per un periodo minimo di cinque  anni e fino a un massimo di dieci anni, entro un importo massimo di 3.000 euro l’anno per ogni posto letto.

Destinatari della misura

I beneficiari del contributo in oggetto sono gli operatori del settore turistico-ricettivo, inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio dei lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i.

 

Sono ammesse agli aiuti le imprese di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda, abbiano attivato nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della domanda di agevolazione almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale del 18 settembre 2025 (vedi immagine seguente), in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.

 

Termini e modalità di presentazione delle domande

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web di Invitalia, a partire dalle ore 12 del giorno 21 novembre 2025 e fino alle ore 17 del giorno 19 dicembre 2025.

Per poter accedere alla procedura informatica, il rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale, è tenuto ad eseguire la propria identificazione tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica e a censire l’impresa tramite l’apposita funzionalità presente in procedura. Questa attività può essere effettuata a decorrere dalla fase di precompilazione della domanda, prevista a partire dalle ore 12.00 del giorno 17 novembre 2025.

 

Documentazione necessaria 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  • dati identificativi dell’impresa proponente, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo nonché i dati relativi alla dimensione aziendale;
  • dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell’impresa proponente rispetto ai dati esposti e agli obblighi previsti;
  • l’elenco analitico delle unità locali interessate dall’iniziativa, corredato con l’indicazione dei codici ATECO attivi, nonché delle relative unità immobiliari i cui alloggi sono asserviti ai fini della sistemazione dei lavoratori impiegati nelle predette unità locali (le unità immobiliari debbono insistere nella stessa provincia dell’unità locale a cui gli alloggi sono asserviti o, comunque, nel raggio di 40 chilometri);
  • per ciascuna unità immobiliare, le informazioni attestanti la piena disponibilità dell’immobile all'atto della presentazione della domanda, da parte dell’impresa proponente in forza di titolo idoneo, nonché i dati relativi ai soli vani catastali in cui i lavoratori impiegati sono alloggiati e ai rispettivi posti letto disponibili;
  • a quantificazione delle spese complessive da sostenere per l’alloggio dei lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i, attraverso l’indicazione, per ciascuna unità immobiliare, dell’ammontare dei costi annui previsti, nonché indicazione della durata del piano dei costi;
  • richiesta di agevolazione sotto forma di contributo in conto esercizio, da formulare sulla base dei costi indicati e nel rispetto delle intensità di aiuto;
  • ulteriori informazioni utili per il calcolo del punteggio che verrà assegnato alle domande ammissibili al finanziamento;
  • in caso di agevolazione superiore a 150.000 euro, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;
    prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231/2007 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia;
  • copia della certificazione della parità di genere, eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda.
     

La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla procedura informatica, pena l’improcedibilità della stessa.

Iter procedurale

La presentazione della domanda, che può avvenire a decorrere dal 21 novembre 2025, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

  • accesso alla procedura informatica;
  • immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda di agevolazione e caricamento dei relativi allegati;
  • generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa proponente e apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa proponente o dell’eventuale delegato;
  • caricamento della domanda firmata digitalmente ai fini del successivo invio che deve avvenire attraverso le modalità esplicitate nell’ambito della procedura informatica;
  • rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica

Il rilascio di tale attestazione conferma la corretta trasmissione della domanda

Ai fini del completamento della compilazione della domanda, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese.

Spese ammissibili

Per poter essere ammesse all’agevolazione, le spese sostenute devono risultare:

  • pertinenti e imputabili al progetto agevolato, anche in relazione all’effettivo utilizzo dell’alloggio da parte dei lavoratori impiegati nel periodo di operatività dell’unità locale dell’impresa proponente cui è asservita l’unità immobiliare;
  • effettivamente sostenute dall’impresa proponente dopo la presentazione della domanda di agevolazione e comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
  • sostenute, coerentemente con il piano dei costi presentato nell’ambito della domanda di agevolazione, nel periodo di ammissibilità delle spese individuato nel disciplinare di contributo;
  • tracciabili in quanto pagate attraverso strumenti bancari univocamente riconducibili all’impresa proponente;
  • contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Non sono, invece, ammissibili le spese sostenute relative o imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell’IVA nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per l’impresa.

 

L'esperto              

Per quanti anni devono essere sostenute le spese di locazione affinché siano ammissibili al contributo?

Per almeno 5 anni. Il decreto, infatti, stabilisce che le spese di locazione degli alloggi destinati ai dipendenti possono essere riconosciute solo se sostenute per un periodo minimo di cinque anni, fino a un massimo di dieci.

A quale distanza massima rispetto all’unità locale dell’impresa possono trovarsi le unità immobiliari destinate ad alloggiare i lavoratori affinché siano ammissibili al contributo?

Il decreto stabilisce un criterio di prossimità territoriale tra l’alloggio e il luogo di lavoro, per garantire che gli immobili siano effettivamente funzionali alla sistemazione dei dipendenti impiegati nell’unità locale. Per questo motivo viene fissato un limite geografico preciso: stessa provincia o distanza non superiore a 40 km.

Per accedere al contributo, sono previsti limiti di dimensione aziendale?

No. Il decreto prevede che possano accedere al contributo imprese di qualsiasi dimensione – micro, piccole, medie o grandi – purché siano attive nei codici ATECO previsti e rispettino gli altri requisiti di ammissibilità.

Caso pratico

In un hotel di media dimensione lavorano 10 dipendenti che necessitano di alloggi. L’impresa titolare affitta un appartamento vicino all’hotel con 10 posti letto e spende 2.500 euro l’anno per ogni posto letto.

Calcolo di ammissibilità al contributo

Il contributo massimo per posto letto concesso dalla norma è pari a 3.000 euro all’anno.

Considerato che il numero di posti letto in questione è pari a 10, si  prevede una spesa annua effettiva 25.000 euro (2.500 euro x 10 posti letto).

L’impresa può, quindi, richiedere l’intero importo di 25.000 euro come contributo, poiché al di sotto del massimo ipotetico previsto (10 posti letto x 3.000 annui).

La spesa potrà essere coperta per minimo 5 anni e massimo 10 anni.

Così, ad esempio, se il piano dei costi è di 5 anni, l’impresa riceverà 25.000 euro × 5 anni, per un valore totale di 125.000 euro a titolo di contributo.

 

Riferimenti normativi

  • Decreto direttoriale n. 261768/25;
  • D.L. n. 95/2025;
  • Decreto del Ministro del Turismo del 18 settembre 2025.
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