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Con il Decreto direttoriale n. 261768/25, pubblicato sul portale del Ministero del Turismo, è stato dato ufficialmente il via ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi – Staff House – per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall’articolo 14 del D.L. n. 95/2025. Le domande per gli aiuti, destinati alle imprese del settore, potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 21 novembre 2025 alle ore 17:00 del 19 novembre 2025.
Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, in legge n. 118/2025, ha, tra l’altro, autorizzato 22.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 destinati all'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati ai dipendenti.
Alla norma è stata data attuazione con il Decreto del Ministro del Turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025, cui è seguito il Decreto direttoriale n. 261768/25, che ha definito i termini, le modalità e le procedure operative per l’accesso, da parte degli operatori del settore, ai contributi in oggetto.
L’articolo 11 del Decreto ministeriale del 18 settembre 2025 riconosce agli operatori del settore turistico-ricettivo, compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di ottenere un contributo economico per sostenere le spese dei canoni di locazione annuali degli alloggi destinati ai propri dipendenti.
Le spese dovranno essere sostenute per un periodo minimo di cinque anni e fino a un massimo di dieci anni, entro un importo massimo di 3.000 euro l’anno per ogni posto letto.
I beneficiari del contributo in oggetto sono gli operatori del settore turistico-ricettivo, inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio dei lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i.
Sono ammesse agli aiuti le imprese di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda, abbiano attivato nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della domanda di agevolazione almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale del 18 settembre 2025 (vedi immagine seguente), in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione dedicata all’intervento agevolativo del sito web di Invitalia, a partire dalle ore 12 del giorno 21 novembre 2025 e fino alle ore 17 del giorno 19 dicembre 2025.
Per poter accedere alla procedura informatica, il rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal relativo certificato camerale, è tenuto ad eseguire la propria identificazione tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica e a censire l’impresa tramite l’apposita funzionalità presente in procedura. Questa attività può essere effettuata a decorrere dalla fase di precompilazione della domanda, prevista a partire dalle ore 12.00 del giorno 17 novembre 2025.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla procedura informatica, pena l’improcedibilità della stessa.
La presentazione della domanda, che può avvenire a decorrere dal 21 novembre 2025, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
Il rilascio di tale attestazione conferma la corretta trasmissione della domanda
Ai fini del completamento della compilazione della domanda, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese.
Per poter essere ammesse all’agevolazione, le spese sostenute devono risultare:
Non sono, invece, ammissibili le spese sostenute relative o imputabili a imposte e tasse, ad eccezione dell’IVA nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per l’impresa.
Per quanti anni devono essere sostenute le spese di locazione affinché siano ammissibili al contributo?
Per almeno 5 anni. Il decreto, infatti, stabilisce che le spese di locazione degli alloggi destinati ai dipendenti possono essere riconosciute solo se sostenute per un periodo minimo di cinque anni, fino a un massimo di dieci.
A quale distanza massima rispetto all’unità locale dell’impresa possono trovarsi le unità immobiliari destinate ad alloggiare i lavoratori affinché siano ammissibili al contributo?
Il decreto stabilisce un criterio di prossimità territoriale tra l’alloggio e il luogo di lavoro, per garantire che gli immobili siano effettivamente funzionali alla sistemazione dei dipendenti impiegati nell’unità locale. Per questo motivo viene fissato un limite geografico preciso: stessa provincia o distanza non superiore a 40 km.
Per accedere al contributo, sono previsti limiti di dimensione aziendale?
No. Il decreto prevede che possano accedere al contributo imprese di qualsiasi dimensione – micro, piccole, medie o grandi – purché siano attive nei codici ATECO previsti e rispettino gli altri requisiti di ammissibilità.
In un hotel di media dimensione lavorano 10 dipendenti che necessitano di alloggi. L’impresa titolare affitta un appartamento vicino all’hotel con 10 posti letto e spende 2.500 euro l’anno per ogni posto letto.
Calcolo di ammissibilità al contributo
Il contributo massimo per posto letto concesso dalla norma è pari a 3.000 euro all’anno.
Considerato che il numero di posti letto in questione è pari a 10, si prevede una spesa annua effettiva 25.000 euro (2.500 euro x 10 posti letto).
L’impresa può, quindi, richiedere l’intero importo di 25.000 euro come contributo, poiché al di sotto del massimo ipotetico previsto (10 posti letto x 3.000 annui).
La spesa potrà essere coperta per minimo 5 anni e massimo 10 anni.
Così, ad esempio, se il piano dei costi è di 5 anni, l’impresa riceverà 25.000 euro × 5 anni, per un valore totale di 125.000 euro a titolo di contributo.
(prezzi IVA esclusa)