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Rafforzata la disciplina del Reddito di libertà per le donne vittime di violenza alla luce del decreto ministeriale 17 settembre 2025, che dà attuazione alle previsioni della legge di Bilancio 2025. E’ stato infatti incrementato l’importo mensile del beneficio. Vediamo quali sono i requisiti soggettivi e procedurali per l’accesso alla misura, le modalità di presentazione e accoglimento delle domande da parte dell’INPS e il regime di cumulabilità con altri strumenti di sostegno al reddito. Resta inoltre in vigore lo sgravio contributivo previsto per l’assunzione delle beneficiarie del Reddito di libertà, quale strumento di politica attiva finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo e l’autonomia economica delle donne coinvolte in percorsi di fuoriuscita dalla violenza.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 17 settembre 2025 perviene alla piena attuazione la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 222, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Il decreto interviene sul Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, con una duplice finalità: da un lato, definire i criteri di riparto delle ulteriori risorse stanziate dalla legge di bilancio; dall’altro, incrementare l’importo mensile del beneficio, al fine di rafforzare l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne beneficiarie.
Sono infatti state stanziate risorse aggiuntive pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, stanziate dalla legge di Bilancio 2025 per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinato al finanziamento del Reddito di libertà.
Le risorse sono finalizzate:
Il Reddito di libertà spetta alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di:
Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. n. 251/2007).
Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo “SR208” denominato “Domanda Reddito di Libertà”.
Il Reddito di libertà consiste in un contributo economico destinato in particolare al riacquisto di una autonomia personale (spese di affitto per un alloggio autonomo, per l'uscita dal Centro antiviolenza) e spese per il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori. L’importo massimo mensile del Reddito di libertà è stato aumentato da 500 euro a 530 euro, mantenendo invariata la durata massima del beneficio, pari a 12 mensilità.
Il Reddito è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione, NASpI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni. L'INPS può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento.
La richiesta può essere effettuata una sola volta da ogni donna interessata.
A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modulo “SR208”.
Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di libertà.
L’accoglimento delle domande è effettuato nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione, considerando la data e l’ora di attribuzione del codice univoco. All’atto dell’accoglimento della domanda si provvede al pagamento delle dodici mensilità del contributo in unica soluzione.
L’accoglimento della richiesta della Regione si perfeziona con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT87K0100004306CC0000000592, intestato all’Istituto, con campo causale: “Reddito di Libertà Decreto 2 dicembre 2024 Regione xxxxxxxx”.
Tra le diverse misure previste in materia di assunzioni agevolate è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Si tratta in particolare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui , riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero contributivo spetta per:
Si tratta dell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sono esclusi i premi INAIL. La soglia massima di esonero mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) ( per rapporti inferiori al mese : 21,50 euro per ogni giorno di fruizione)
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto.
Per la domanda può essere utilizzato il modulo di istanza telematico “ERLI”, presente all’interno del Portale delle Agevolazioni.
Chi può accedere al Reddito di libertà?
Il beneficio spetta alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali, residenti in Italia e in possesso dei requisiti di cittadinanza o di soggiorno previsti dalla normativa. Sono equiparate alle cittadine italiane le donne con status di rifugiata o di protezione sussidiaria.
Qual è l’importo del beneficio e per quanto tempo viene erogato?
Il Reddito di libertà consiste in un contributo economico fino a 530 euro mensili, erogato per un massimo di 12 mensilità. L’importo è destinato a sostenere spese per l’autonomia abitativa, personale e per il percorso scolastico o formativo dei figli.
Il Reddito di libertà è cumulabile con altre prestazioni?
Sì. Il beneficio è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito, quali l’Assegno di inclusione, la NASpI e gli interventi economici erogati da Comuni e Regioni, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell’INPS in caso di perdita dei requisiti.
Una donna vittima di violenza, disoccupata e seguita da un centro antiviolenza riconosciuto, presenta nel 2026 la domanda di Reddito di libertà tramite il modulo “SR208”, con attestazione del percorso di autonomia da parte del centro e dello stato di bisogno da parte dei servizi sociali.
La domanda viene accolta nei limiti delle risorse regionali disponibili e l’INPS eroga in un’unica soluzione l’importo complessivo pari a 6.360 euro (530 euro × 12 mesi).
Successivamente, la beneficiaria viene assunta a tempo indeterminato da un datore di lavoro privato nel 2026. Il datore può fruire dell’esonero contributivo totale fino a 8.000 euro annui per 24 mesi, con esclusione dei premi INAIL, utilizzando il modulo telematico “ERLI” presente nel Portale delle Agevolazioni INPS.
(prezzi IVA esclusa)