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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, limitatamente al periodo d’imposta 2026, un meccanismo di tassazione agevolata per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e rendere più “visibile” in busta paga l’effetto dei rinnovi contrattuali.
Nel 2026, gli incrementi retributivi riconosciuti ai dipendenti del settore privato in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 saranno assoggettati ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
La quota di aumento riconducibile al rinnovo del CCNL, quando pagata nel 2026, può essere tassata al 5% anziché con l’IRPEF ordinaria e relative addizionali.
La misura riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. L’applicazione dell’imposta sostitutiva avviene salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore (quindi, tendenzialmente “default sì”, “opt-out”) e si applica sugli incrementi retributivi dovuti al rinnovo.
La contribuzione previdenziale resta, in linea di principio, quella ordinaria.
L’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 € lordi. Il lavoratore può rinunciare per iscritto se ritiene più conveniente la tassazione ordinaria.
Dipendente con reddito da lavoro dipendente nel 2025 = 31.000 € lordi.
Dal 1° giugno 2026 per effetto di un rinnovo CCNL viene riconosciuto un incremento contrattuale di 120 € lordi mensili.
Il beneficiario non rinuncia alla detassazione.
Calcolo con imposta sostitutiva (5%)
Incremento annuo: 120 × 12 = 1.440 €.
Imposta sostitutiva: 1.440 × 5% = 72 €.
Con IRPEF ordinaria: l’imposta potrebbe superare 300–400 € sui 1.440 € a seconda dello scaglione e delle detrazioni.
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CCNL (settore) |
Accordo / vigenza (indicativa) |
Aumenti che impattano il 2026 (indicazioni) |
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Metalmeccanici Industria (Federmeccanica-Assistal) |
Rinnovo firmato 22/11/2025, vigenza fino 30/06/2028 (indicazioni di sintesi stampa) |
Previsti aumenti in più tranche: una tranche a giugno 2026 (indicazione divulgativa su calendario tranche) |
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Terziario–Distribuzione–Servizi (Confcommercio) |
Accordo con validità 01/04/2023–31/03/2027 |
Tabella aumenti prevede una scadenza 01/11/2026 (oltre ad altre nel 2025/2027) |
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Logistica, Trasporto Merci e Spedizione |
Rinnovo firmato 06/12/2024, vigenza fino 31/12/2027 |
Percorso di adeguamento retributivo che prosegue nel 2026; indicata una tranche da gennaio 2026 (fonti stampa di settore) |
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Turismo (Federalberghi/Confcommercio) |
Vigenza 01/07/2024–31/12/2027 |
Il calendario aumenti include una tappa “Mag-26” (adeguamenti progressivi fino a fine 2027) |
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Multiservizi / Pulizie – Servizi integrati |
Validità 01/06/2025–31/12/2028 |
Aumento complessivo a regime con erogazione in 7 tranche nel periodo di validità (quindi con tranche anche nel 2026) |
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Gli esempi servono a spiegare la logica. In concreto, l’aggancio dell’“incremento da rinnovo” va fatto sulle voci paga (minimo/tabellare o elemento distinto) come definite dal CCNL/rinnovo e dalla prassi paghe.
Dipendente privato, reddito 2025 = 30.500 €
Da rinnovo CCNL, dal 1° maggio 2026 scatta un aumento di importo pari a 80 € lordi mensili.
Regime ordinario (indicativo): se il lavoratore è nello scaglione 23% o 35%, più addizionali, la trattenuta può facilmente superare il 25–40% dell’aumento (dipende da imponibile e addizionali).
Con imposta sostitutiva 5%: la trattenuta IRPEF/addizionali su quei 80 € diventa 4 € (80×5%).
Scenario frequente: rinnovo firmato con decorrenze retroattive e pagamento arretrati nel 2026.
Arretrati “da rinnovo” liquidati in un’unica soluzione: 600 € lordi.
Se ricadono nel perimetro e il dipendente ha i requisiti, la tassazione sostitutiva è 30 € (600×5%) invece dell’IRPEF ordinaria (che potrebbe essere molto più elevata).
Attenzione: vanno separati correttamente dalle altre componenti (premi, straordinari, una tantum non riconducibili al rinnovo) per evitare errori.
Un lavoratore può chiedere per iscritto di non applicare la sostitutiva (perché, ad esempio, preferisce gestire detrazioni/crediti in dichiarazione o prevede conguagli particolari).
In quel caso, il datore applica la tassazione ordinaria su quell’incremento.
(prezzi IVA esclusa)