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Con la circolare Inail n. 19 dell’8 maggio 2026 l’Istituto introduce una nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, recependo le novità previste dall’art. 23 della legge n. 203/2024 e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2025. La riforma supera il precedente limite ordinario di 24 rate e consente ora piani di pagamento fino a 60 mensilità per i debiti contributivi non affidati alla riscossione. L’intervento ridefinisce integralmente requisiti, modalità di accesso e condizioni di mantenimento della dilazione, introducendo una procedura telematica strutturata tramite il servizio online “Istanza di rateazione”. Particolare attenzione viene dedicata agli effetti sul DURC: la regolarità contributiva permane soltanto in presenza di una rateazione concessa e perfezionata mediante il pagamento della prima rata entro il termine indicato dall’INAIL. Analizziamo nel dettaglio la nuova procedura di presentazione della domanda, le condizioni richieste al debitore, gli effetti pratici sul DURC e le principali differenze rispetto alla disciplina previgente, con esempi operativi, simulazioni di calcolo degli interessi e focus sulle nuove regole applicabili dal 2026.
Con la circolare Inail n. 19 dell’8 maggio 2026 l’Istituto ha introdotto una profonda revisione della disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, recependo quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 203/2024 e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2025.
La riforma modifica in maniera significativa il sistema precedente, superando il limite ordinario delle 24 rate e introducendo un nuovo modello di gestione dei debiti contributivi fondato su piani fino a 60 mensilità.
Le novità incidono non soltanto sulla durata delle dilazioni, ma anche sulle modalità di presentazione della domanda, sulle condizioni di accesso, sugli effetti ai fini DURC e sulle cause di revoca del beneficio.
Il principale cambiamento introdotto dalla nuova disciplina riguarda il superamento del precedente limite ordinario di 24 rate mensili previsto dall’art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989.
Con il nuovo comma 11-bis, inserito dalla legge n. 203/2024, Inps e Inail possono ora concedere rateazioni fino a un massimo di 60 rate mensili per debiti contributivi non ancora affidati all’agente della riscossione.
La nuova articolazione prevede:
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Importo del debito |
Numero massimo rate |
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Fino a 500.000 euro |
36 rate |
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Oltre 500.000 euro |
60 rate |
Possono essere rateizzati i seguenti importi a debito:
Una delle principali novità operative consiste nella possibilità di rateizzare anche debiti correnti non ancora scaduti, soprattutto con riferimento all’autoliquidazione annuale Inail. Restano invece esclusi i crediti già affidati agli agenti della riscossione, per i quali la competenza passa all’Agenzia Entrate-Riscossione.
Per accedere alla dilazione il debitore deve dichiarare una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La procedura telematica richiede infatti di selezionare almeno una delle causali previste dalla circolare:
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Motivazione |
Descrizione |
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Carenza temporanea di liquidità |
ritardi incassi o tensioni finanziarie |
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Contrazione dell’attività produttiva |
crisi temporanee di mercato |
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Riorganizzazione aziendale |
ristrutturazioni o riconversioni |
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Crisi territoriali o settoriali |
difficoltà economiche diffuse |
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Calamità naturali |
eventi eccezionali |
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Stato di crisi o insolvenza |
procedure previste dal Codice della crisi |
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Incertezze interpretative |
dubbi normativi o giurisprudenziali |
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Mancato pagamento oltre 90 giorni |
insoluti protratti |
La piattaforma non consente di proseguire se non viene selezionata almeno una delle causali previste.
La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il servizio online “Istanza di rateazione” disponibile sul sito Inail. La procedura può essere effettuata direttamente dall’azienda oppure tramite intermediario abilitato.
Nella schermata iniziale il richiedente deve indicare:
Nel caso mostrato nella procedura online, l’istanza riguarda un debito pari a 150.000 euro con richiesta di 36 rate relative a debiti scaduti e non iscritti a ruolo.
Per importi superiori a 500.000 euro il sistema consente invece di richiedere fino a 60 rate.
La piattaforma richiede di selezionare obbligatoriamente almeno una causa di temporanea difficoltà economico-finanziaria. Se nessuna voce viene selezionata compare il messaggio:
“Errore: almeno un check deve essere selezionato”.
Questa parte della domanda assume particolare rilievo perché costituisce il presupposto essenziale per l’accoglimento dell’istanza.
Il debitore deve inoltre:
La richiesta di rateazione produce quindi effetti molto rilevanti anche sul piano processuale.
La procedura richiede poi l’accettazione di specifici obblighi.
Il richiedente si impegna:
L’accettazione di tali condizioni è obbligatoria per procedere all’invio.
Nell’ultima parte il debitore deve prendere formalmente atto delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento.
La procedura richiede l’accettazione di tutte le seguenti condizioni:
La piattaforma impedisce il completamento della domanda se tutti i check obbligatori non risultano selezionati.
La Struttura territoriale Inail competente elabora il piano di ammortamento sulla base:
L’importo minimo della singola rata non può essere inferiore a 150 euro comprensivi di interessi. La procedura si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il provvedimento di concessione viene normalmente emesso entro 10 giorni.
La rateazione non si perfeziona con il semplice invio della domanda. Il piano diventa efficace solo con il pagamento integrale della prima rata entro il termine indicato dall’Inail nel piano di ammortamento.
Il termine ordinario è fissato al quindicesimo giorno dal provvedimento di concessione. Questo aspetto è particolarmente importante anche ai fini DURC: la regolarità contributiva sussiste infatti in presenza di rateazioni concesse e correttamente rispettate, tuttavia è necessario il pagamento della prima rata e occorre mantenere regolari anche i contributi correnti.
Una società del settore edile presenta un debito Inail pari a 150.000 euro relativo a premi assicurativi e sanzioni civili non iscritti a ruolo.
L’azienda accede al portale Inail e presenta domanda di rateazione richiedendo:
ElementoContenutoImporto150.000 euroTipologia debitoscadutoNumero rate36Motivazionecarenza temporanea di liquidità
Nel modulo il legale rappresentante:
L’Inail emette il piano di ammortamento entro 10 giorni e fissa la prima rata a 4.700 euro con scadenza entro 15 giorni.
Con il pagamento della prima rata:
Se invece la prima rata non viene pagata:
La disciplina 2026 introduce regole molto rigorose sul mantenimento del beneficio.
La revoca interviene in caso di:
Le tre rate non devono necessariamente essere consecutive.
La revoca comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue ancora dovute.
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Aspetto |
Disciplina previgente |
Nuova disciplina |
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Numero massimo rate |
24 rate ordinarie |
fino a 60 rate |
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Debiti correnti |
limitazioni operative |
espressamente ammessi |
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Procedura |
Istanza cartacea o telematica |
servizio telematico dedicato |
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Cause difficoltà economica |
non dettagliate |
causali tipizzate |
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Importo minimo rata |
100 euro |
minimo 150 euro |
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DURC |
coordinamento meno chiaro |
integrazione diretta con DURC online |
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Prima rata |
disciplina meno rigida |
efficacia subordinata al pagamento |
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Revoca |
Non specificata |
revoca con 3 rate omesse |
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Nuovi debiti durante il piano |
Nessuna previsione |
possibile revoca immediata |
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Riconoscimento debito |
non esplicito |
obbligatorio e incondizionato |
Si ipotizzi un debito Inail pari a 150.000 euro da rateizzare in 36 mensilità.
Assumendo, a fini esemplificativi, un tasso BCE del 3%, nella disciplina precedente il tasso applicabile alla rateazione sarebbe stato pari al 9%, determinato dal tasso BCE maggiorato di 6 punti percentuali.
Con il nuovo regime introdotto dal D.L. n. 38/2026, invece, la maggiorazione scende a 2 punti, con conseguente applicazione di un tasso complessivo del 5%.
Nel vecchio sistema, il costo teorico annuo degli interessi sarebbe stato pari a:
150.000 × 9% = 13.500 euro.
Con la nuova disciplina, invece, il costo teorico annuo si riduce a:
150.000 × 5% = 7.500 euro.
La riduzione della maggiorazione determina quindi un risparmio teorico annuo di 6.000 euro.
È possibile rateizzare debiti Inail già iscritti a ruolo?
No. La nuova disciplina riguarda esclusivamente debiti non iscritti a ruolo. Per le somme già affidate alla riscossione la competenza spetta all’Agenzia Entrate-Riscossione.
La sola presentazione della domanda rende regolare il DURC?
No. Il DURC torna regolare soltanto dopo l’accoglimento dell’istanza e il pagamento della prima rata entro il termine indicato nel piano di ammortamento.
Cosa succede se l’azienda non paga tre rate?
L’omesso o parziale pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive, comporta la revoca della rateazione e l’iscrizione a ruolo del debito residuo.
(prezzi IVA esclusa)