13 maggio 2026

Rateazione premi INAIL fino a 60 mesi: come compilare la domanda

Lavoro & Consulenza n. 17 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

Con la circolare Inail n. 19 dell’8 maggio 2026 l’Istituto introduce una nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, recependo le novità previste dall’art. 23 della legge n. 203/2024 e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2025. La riforma supera il precedente limite ordinario di 24 rate e consente ora piani di pagamento fino a 60 mensilità per i debiti contributivi non affidati alla riscossione. L’intervento ridefinisce integralmente requisiti, modalità di accesso e condizioni di mantenimento della dilazione, introducendo una procedura telematica strutturata tramite il servizio online “Istanza di rateazione”.  Particolare attenzione viene dedicata agli effetti sul DURC: la regolarità contributiva permane soltanto in presenza di una rateazione concessa e perfezionata mediante il pagamento della prima rata entro il termine indicato dall’INAIL. Analizziamo nel dettaglio la nuova procedura di presentazione della domanda, le condizioni richieste al debitore, gli effetti pratici sul DURC e le principali differenze rispetto alla disciplina previgente, con esempi operativi, simulazioni di calcolo degli interessi e focus sulle nuove regole applicabili dal 2026.

Con la circolare Inail n. 19 dell’8 maggio 2026 l’Istituto ha introdotto una profonda revisione della disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo, recependo quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 203/2024 e dal decreto ministeriale 24 ottobre 2025. 

La riforma modifica in maniera significativa il sistema precedente, superando il limite ordinario delle 24 rate e introducendo un nuovo modello di gestione dei debiti contributivi fondato su piani fino a 60 mensilità.

Le novità incidono non soltanto sulla durata delle dilazioni, ma anche sulle modalità di presentazione della domanda, sulle condizioni di accesso, sugli effetti ai fini DURC e sulle cause di revoca del beneficio.

Superato il limite delle 24 rate

Il principale cambiamento introdotto dalla nuova disciplina riguarda il superamento del precedente limite ordinario di 24 rate mensili previsto dall’art. 2, comma 11, del D.L. n. 338/1989.

Con il nuovo comma 11-bis, inserito dalla legge n. 203/2024, Inps e Inail possono ora concedere rateazioni fino a un massimo di 60 rate mensili per debiti contributivi non ancora affidati all’agente della riscossione. 

La nuova articolazione prevede:

Importo del debito

Numero massimo rate

Fino a 500.000 euro

36 rate

Oltre 500.000 euro

60 rate

Possono essere rateizzati i seguenti importi a debito:

  • Premi assicurativi
  • Sanzioni civili
  • Interessi
  • Debiti per omissione contributiva
  • Debiti per evasione contributiva
  • Debiti correnti non ancora scaduti

Una delle principali novità operative consiste nella possibilità di rateizzare anche debiti correnti non ancora scaduti, soprattutto con riferimento all’autoliquidazione annuale Inail. Restano invece esclusi i crediti già affidati agli agenti della riscossione, per i quali la competenza passa all’Agenzia Entrate-Riscossione.

Condizione di difficoltà economica

Per accedere alla dilazione il debitore deve dichiarare una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La procedura telematica richiede infatti di selezionare almeno una delle causali previste dalla circolare:

Motivazione

Descrizione

Carenza temporanea di liquidità

ritardi incassi o tensioni finanziarie

Contrazione dell’attività produttiva

crisi temporanee di mercato

Riorganizzazione aziendale

ristrutturazioni o riconversioni

Crisi territoriali o settoriali

difficoltà economiche diffuse

Calamità naturali

eventi eccezionali

Stato di crisi o insolvenza

procedure previste dal Codice della crisi

Incertezze interpretative

dubbi normativi o giurisprudenziali

Mancato pagamento oltre 90 giorni

insoluti protratti

La piattaforma non consente di proseguire se non viene selezionata almeno una delle causali previste.

Come presentare la domanda: guida sezione per sezione

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il servizio online “Istanza di rateazione” disponibile sul sito Inail. La procedura può essere effettuata direttamente dall’azienda oppure tramite intermediario abilitato.

Prima sezione: importo e tipologia del debito

Nella schermata iniziale il richiedente deve indicare:

  • L’importo da rateizzare
  • La tipologia di debito
  • Il numero di date richieste

Nel caso mostrato nella procedura online, l’istanza riguarda un debito pari a 150.000 euro con richiesta di 36 rate relative a debiti scaduti e non iscritti a ruolo.

Per importi superiori a 500.000 euro il sistema consente invece di richiedere fino a 60 rate.

Seconda sezione: dichiarazione della difficoltà economica

La piattaforma richiede di selezionare obbligatoriamente almeno una causa di temporanea difficoltà economico-finanziaria. Se nessuna voce viene selezionata compare il messaggio:

“Errore: almeno un check deve essere selezionato”.

Questa parte della domanda assume particolare rilievo perché costituisce il presupposto essenziale per l’accoglimento dell’istanza.

Il debitore deve inoltre:

  • riconoscere integralmente il debito;
  • accettare eventuali ulteriori addebiti;
  • rinunciare alle eccezioni e ai giudizi di opposizione civile.

La richiesta di rateazione produce quindi effetti molto rilevanti anche sul piano processuale.

Terza sezione: impegni del debitore

La procedura richiede poi l’accettazione di specifici obblighi.

Il richiedente si impegna:

L’accettazione di tali condizioni è obbligatoria per procedere all’invio.

Quarta sezione: presa d’atto delle conseguenze

Nell’ultima parte il debitore deve prendere formalmente atto delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento.

La procedura richiede l’accettazione di tutte le seguenti condizioni:

La piattaforma impedisce il completamento della domanda se tutti i check obbligatori non risultano selezionati.

Come viene definita la domanda

La Struttura territoriale Inail competente elabora il piano di ammortamento sulla base:

  • dell’importo del debito;
  • del numero delle rate richieste;
  • della situazione contributiva del debitore.

L’importo minimo della singola rata non può essere inferiore a 150 euro comprensivi di interessi.  La procedura si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. Il provvedimento di concessione viene normalmente emesso entro 10 giorni.

Efficacia della rateazione

La rateazione non si perfeziona con il semplice invio della domanda. Il piano diventa efficace solo con il pagamento integrale della prima rata entro il termine indicato dall’Inail nel piano di ammortamento. 

Il termine ordinario è fissato al quindicesimo giorno dal provvedimento di concessione. Questo aspetto è particolarmente importante anche ai fini DURC: la regolarità contributiva sussiste infatti in presenza di rateazioni concesse e correttamente rispettate, tuttavia è necessario il pagamento della prima rata e occorre mantenere regolari anche i contributi correnti.

Caso pratico

Una società del settore edile presenta un debito Inail pari a 150.000 euro relativo a premi assicurativi e sanzioni civili non iscritti a ruolo.

L’azienda accede al portale Inail e presenta domanda di rateazione richiedendo:

ElementoContenutoImporto150.000 euroTipologia debitoscadutoNumero rate36Motivazionecarenza temporanea di liquidità

Nel modulo il legale rappresentante:

  • riconosce integralmente il debito;
  • rinuncia ai giudizi di opposizione;
  • si impegna al pagamento puntuale delle rate.

L’Inail emette il piano di ammortamento entro 10 giorni e fissa la prima rata a 4.700 euro con scadenza entro 15 giorni.

Con il pagamento della prima rata:

  • la rateazione si perfeziona;
  • il DURC torna regolare;
  • l’impresa può partecipare alle gare pubbliche.

Se invece la prima rata non viene pagata:

  • il piano viene annullato;
  • il debito diventa immediatamente esigibile;
  • non sarà possibile ripresentare domanda sugli stessi importi.

Revoca della rateazione

La disciplina 2026 introduce regole molto rigorose sul mantenimento del beneficio.

La revoca interviene in caso di:

  • mancato pagamento di 3 rate
  • Pagamenti parziali non sanati
  • Nuovi debiti contributivi 
  • Irregolarità DURC

Le tre rate non devono necessariamente essere consecutive.

La revoca comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue ancora dovute. 

Tabella di comparazione con la disciplina previgente

Aspetto

Disciplina previgente

Nuova disciplina

Numero massimo rate

24 rate ordinarie

fino a 60 rate

Debiti correnti

limitazioni operative

espressamente ammessi

Procedura

Istanza cartacea o telematica

servizio telematico dedicato

Cause difficoltà economica

non dettagliate

causali tipizzate

Importo minimo rata

100 euro

minimo 150 euro

DURC

coordinamento meno chiaro

integrazione diretta con DURC online

Prima rata

disciplina meno rigida

efficacia subordinata al pagamento

Revoca

Non specificata

revoca con 3 rate omesse

Nuovi debiti durante il piano

Nessuna previsione

possibile revoca immediata

Riconoscimento debito

non esplicito

obbligatorio e incondizionato

Esempio di calcolo

Si ipotizzi un debito Inail pari a 150.000 euro da rateizzare in 36 mensilità.

Assumendo, a fini esemplificativi, un tasso BCE del 3%, nella disciplina precedente il tasso applicabile alla rateazione sarebbe stato pari al 9%, determinato dal tasso BCE maggiorato di 6 punti percentuali.

Con il nuovo regime introdotto dal D.L. n. 38/2026, invece, la maggiorazione scende a 2 punti, con conseguente applicazione di un tasso complessivo del 5%.

Nel vecchio sistema, il costo teorico annuo degli interessi sarebbe stato pari a:

150.000 × 9% = 13.500 euro.

Con la nuova disciplina, invece, il costo teorico annuo si riduce a:

150.000 × 5% = 7.500 euro.

La riduzione della maggiorazione determina quindi un risparmio teorico annuo di 6.000 euro.

Domande e risposte

È possibile rateizzare debiti Inail già iscritti a ruolo?

No. La nuova disciplina riguarda esclusivamente debiti non iscritti a ruolo. Per le somme già affidate alla riscossione la competenza spetta all’Agenzia Entrate-Riscossione. 

La sola presentazione della domanda rende regolare il DURC?

No. Il DURC torna regolare soltanto dopo l’accoglimento dell’istanza e il pagamento della prima rata entro il termine indicato nel piano di ammortamento. 

Cosa succede se l’azienda non paga tre rate?

L’omesso o parziale pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive, comporta la revoca della rateazione e l’iscrizione a ruolo del debito residuo.

Riferimenti normativi

  • Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389
  • Legge 13 dicembre 2024, n. 203 – art. 23
  • Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402
  • Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 – art. 14, comma 1
  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388
  • Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
  • Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
  • Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
  • Decreto ministeriale 30 gennaio 2015
  • Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – art. 14
  • Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537
  • Decreto del Ministro del lavoro e del MEF 24 ottobre 2025
  • Determina del Presidente Inail 23 luglio 2019, n. 227
  • Circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22
  • Circolare Inail 28 giugno 2023, n. 30
  • Circolare Inail 8 maggio 2026, n. 19
  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

 

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