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Premessa – Niente sconti sui contributi per le persone fisiche. Infatti, l’agevolazione contributiva, pari al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 6 aprile 2009 esercitavano un’attività soggetta ad assicurazione obbligatoria e operanti in uno dei comuni individuati dal decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, è valevole solo per le imprese. La ragione di fondo sta nel fatto che la suddetta agevolazione assume la natura di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) esclusivamente nella misura in cui esse riguardano le imprese. A conferma di ciò è intervenuto recentemente con un parere il Ministero del Lavoro in cui viene affermato che il beneficio contenuto nel sumenzionato articolo fa rientrare nel campo di applicazione unicamente gli incentivi i quali favoriscono “talune imprese o talune produzioni”. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 20691 del 14 dicembre 2012 precisando altresì che in questi casi non si può fare riferimento al dato formale (relativo al fatto che responsabile del versamento nei confronti dell’Istituto previdenziale è il datore di lavoro), ma al dato sostanziale (relativo al soggetto economicamente “percosso” dall’obbligo contributivo).
Sisma Abruzzo – Come è noto, la Legge di Stabilità (L. n. 183/2011) all’art. 33, c. 28 ha disposto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009. La suddetta norma, inoltre, ha introdotto un regime agevolato per il versamento dell’obbligo contributivo, che può essere effettuato: senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012; riducendo al 40% l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo.
Soggetti esclusi – Ora, l’Istituto previdenziale afferma che tali benefici non operano nei confronti dei lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione, in quanto si tratta di sgravi usufruiti da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di imprese, pertanto non suscettibili di incidere sulla concorrenza. Ciò fa sì che le imprese tenute alla presentazione della dichiarazione “de minimis”, non dovranno considerare ai fini del calcolo dell’importo massimo concedibile a una medesima impresa in un triennio, gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive operate per effetto dell’art. 33, c. 28, della Legge 12 novembre 2011, n.183 sulla sola quota a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione.
Proroga della dichiarazione “de minimis” - Alla luce dei predetti chiarimenti si è ritenuto necessario disporre il differimento dal 16 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 del termine per la presentazione della dichiarazione ”de minimis”. Infine, viene chiarito che, fino alla medesima data del 31 gennaio 2013, le aziende che hanno avviato il pagamento dei contributi nella misura del 40% potranno continuare ad essere considerate regolari al fine del rilascio del DURC.