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• conferma della percentuale di invalidità, senza alcun adempimento ulteriore a carico del cittadino;Inoltre, i cittadini in possesso di un verbale di Legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario.
• variazione della percentuale di invalidità con diritto a una prestazione economica diversa (ad es. passaggio da un grado di invalidità del 100% a uno del 74% con variazione dei benefici correlati) o ulteriore rispetto a quella in godimento; giudizio medico legale di invalido inferiore al 74% ovvero non cieco o non sordo. In questa ipotesi sarà necessario fornire in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale sanitario, le informazioni socio-economiche necessarie per accedere alla prestazione e i dati per il pagamento. Per la trasmissione del modello AP70 i cittadini potranno avvalersi dell’apposito servizio online disponibile sul sito dell’Istituto, utilizzando il proprio codice PIN, oppure potranno rivolgersi agli Enti di patronato che per legge offrono assistenza gratuita al cittadino. Al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti socio-economici, l’INPS provvederà a inviare il provvedimento di concessione o rigetto della prestazione;
• giudizio medico legale di invalido inferiore al 74% ovvero non cieco o non sordo. La sede dovrà procedere alla sospensione e alla eliminazione della prestazione in pagamento nonché alla gestione dell’indebito. In quest’ultimo caso, la sede INPS competente dovrà procedere alla sospensione e alla conseguente eliminazione della prestazione in pagamento, nonché alla gestione dell’indebito.
• la prima riguarda la permanenza dei benefici, che non vanno a decadere alla data della scadenza del verbale. Quindi, nel caso in cui la persona fosse in attesa di effettuare la visita di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari, si conservano i diritti acquisiti (provvidenze economiche, prestazioni e agevolazioni lavorative), anche all'indomani della scadenza del verbale. In sostanza, in caso di ritardo, nel periodo "cuscinetto" non si perdono più i benefici acquisiti, in attesa di nuova visita;Cittadino assente – Particolare è il caso in cui la visita non sia stata effettuata per l’assenza del cittadino; in quest’ultimo caso, potranno aversi quattro diverse tipologie di liste amministrative in base all’esito della spedizione postale. Più nel dettaglio:
• la seconda, invece, riguarda la visita stessa, che diventa ora di competenza dell'INPS. Significa che sarà l'INPS a convocare il cittadino a nuova visita, e che sarà la stessa INPS a effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.
• in caso di accertamento del buon esito della comunicazione postale d’invito a visita - “ricevuta di ritorno”, “respinta al mittente”, ”ricevuta di avvenuta consegna PEC” - si avvierà il processo di revoca dei benefici;La revoca – Utili chiarimenti giugno anche sulle modalità di revoca dai benefici in godimento, la quale decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data fissata per la visita e la lavorazione dell’indebito resterà a carico delle sedi territoriali.
• in caso di esito postale di “compiuta giacenza”, “sconosciuto all’indirizzo“, ”trasferito”, o “indirizzo insufficiente”, si procederà alla sospensione cautelativa dei benefici in godimento. Trascorsi 90 giorni dalla data di sospensione, si avvierà il processo di revoca dei benefici;
• in caso di mancanza di esito postale, trascorsi 90 giorni dalla data prevista per la visita, si procederà alla sospensione cautelativa dei benefici in godimento, al fine di avviare, nei successivi novanta giorni, il processo di revoca dei benefici.