28 aprile 2015

Accertamento sanitario. Esito a tre vie

In caso di verbale di L. n. 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19.08.2014 è necessario presentare una nuova domanda di accertamento sanitario

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS, con il messaggio n. 2901 di ieri, ha fornito utili chiarimenti in merito alla gestione degli esiti della fase di accertamento sanitario di revisione. In particolare, è stato specificato che nel caso di visita effettuata su posizioni con diritto a prestazione economica, potranno verificarsi tre differenti situazioni, ossia:

conferma della percentuale di invalidità, senza alcun adempimento ulteriore a carico del cittadino;
variazione della percentuale di invalidità con diritto a una prestazione economica diversa (ad es. passaggio da un grado di invalidità del 100% a uno del 74% con variazione dei benefici correlati) o ulteriore rispetto a quella in godimento; giudizio medico legale di invalido inferiore al 74% ovvero non cieco o non sordo. In questa ipotesi sarà necessario fornire in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale sanitario, le informazioni socio-economiche necessarie per accedere alla prestazione e i dati per il pagamento. Per la trasmissione del modello AP70 i cittadini potranno avvalersi dell’apposito servizio online disponibile sul sito dell’Istituto, utilizzando il proprio codice PIN, oppure potranno rivolgersi agli Enti di patronato che per legge offrono assistenza gratuita al cittadino. Al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti socio-economici, l’INPS provvederà a inviare il provvedimento di concessione o rigetto della prestazione;
giudizio medico legale di invalido inferiore al 74% ovvero non cieco o non sordo. La sede dovrà procedere alla sospensione e alla eliminazione della prestazione in pagamento nonché alla gestione dell’indebito. In quest’ultimo caso, la sede INPS competente dovrà procedere alla sospensione e alla conseguente eliminazione della prestazione in pagamento, nonché alla gestione dell’indebito.
Inoltre, i cittadini in possesso di un verbale di Legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento sanitario.

Le novità – Sul punto, si ricorda che il D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014, all’art. 25, co. 6-bis ha fornito importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione. In particolare, le novità apportate sono sostanzialmente due:
• la prima riguarda la permanenza dei benefici, che non vanno a decadere alla data della scadenza del verbale. Quindi, nel caso in cui la persona fosse in attesa di effettuare la visita di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari, si conservano i diritti acquisiti (provvidenze economiche, prestazioni e agevolazioni lavorative), anche all'indomani della scadenza del verbale. In sostanza, in caso di ritardo, nel periodo "cuscinetto" non si perdono più i benefici acquisiti, in attesa di nuova visita;
• la seconda, invece, riguarda la visita stessa, che diventa ora di competenza dell'INPS. Significa che sarà l'INPS a convocare il cittadino a nuova visita, e che sarà la stessa INPS a effettuare la visita, le cui commissioni saranno chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.
Cittadino assente – Particolare è il caso in cui la visita non sia stata effettuata per l’assenza del cittadino; in quest’ultimo caso, potranno aversi quattro diverse tipologie di liste amministrative in base all’esito della spedizione postale. Più nel dettaglio:
• in caso di accertamento del buon esito della comunicazione postale d’invito a visita - “ricevuta di ritorno”, “respinta al mittente”, ”ricevuta di avvenuta consegna PEC” - si avvierà il processo di revoca dei benefici;
• in caso di esito postale di “compiuta giacenza”, “sconosciuto all’indirizzo“, ”trasferito”, o “indirizzo insufficiente”, si procederà alla sospensione cautelativa dei benefici in godimento. Trascorsi 90 giorni dalla data di sospensione, si avvierà il processo di revoca dei benefici;
• in caso di mancanza di esito postale, trascorsi 90 giorni dalla data prevista per la visita, si procederà alla sospensione cautelativa dei benefici in godimento, al fine di avviare, nei successivi novanta giorni, il processo di revoca dei benefici.
La revoca – Utili chiarimenti giugno anche sulle modalità di revoca dai benefici in godimento, la quale decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data fissata per la visita e la lavorazione dell’indebito resterà a carico delle sedi territoriali.

In ogni caso, prima di effettuare la revoca, si procederà alla verifica dell’esistenza di un eventuale verbale sanitario intervenuto nelle more delle attività sopra descritte.

Format di segnalazione – L’INPS, infine, fa sapere che è stato predisposto un format di segnalazione con il quale il cittadino, titolare di invalidità civile, cecità, sordità o disabilità potrà comunicare all’Istituto previdenziale di essere in possesso di un verbale sanitario scaduto allo scopo di consentire la calendarizzazione della visita.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy