4 dicembre 2012

Acconto TFR. Datori di lavoro alla cassa

Il 17 dicembre 2012 scade il termine per il versamento della I° rata sui rendimenti del TFR dei dipendenti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A breve scade il versamento dell’acconto fiscale sui rendimenti del TFR dei dipendenti. Infatti, il prossimo 17 dicembre (il 16 è festivo) i datori di lavoro interessati dovranno corrispondere la prima rata dell’imposta sostituiva, pari all’11%, per pagare l'anticipo di tasse dovute dai lavoratori sul “guadagno” (il rendimento) derivante dal proprio trattamento di fine rapporto nelle casse aziendali.

I soggetti interessati – Il versamento è dovuto da tutti i datori di lavoro (sostituti d’imposta), e consiste nel determinare l'imposta sostitutiva dovuta dai lavoratori e di versarla all'erario. Dunque, l’appuntamento non riguarda quei datori di lavoro che non sono anche sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici). Restano fuori anche i sostituti d’imposta che sono diventati tali durante l'anno precedente a quello per il quale è dovuto l'acconto che sono, in sostanza, le aziende che hanno fatto le prime assunzioni nel corso di quest'anno. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i sostituiti d’imposta in questione possono versare direttamente l’imposta, entro la naturale scadenza del 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Grandi imprese – Al riguardo si rammenta che, per le imprese con più di 49 addetti (almeno 50), a partire dal 1° gennaio 2007, sono costrette a liberarsi del TFR maturando dei propri dipendenti, sia nell'ipotesi in cui i lavoratori abbiano deciso o decidano di aderire alla previdenza integrativa (in tal caso devono versare il TFR al fondo pensione scelto) sia nell'ipotesi in cui abbiano deciso o decidano di conservare il TFR come retribuzione differita. In quest'ultimo caso, però, le imprese sono tenute a versare il TFR a un fondo di tesoreria statale gestito dall'INPS. Infatti, per effetto della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), tali imprese non gestiscono più il TFR dall'anno 2007 in poi, pertanto sono tenute ad adempiere al versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazione limitatamente alle quote di TFR accantonate fino al 31 dicembre 2006.

I criteri di calcolo
– Due sono i criteri per poter versare l’imposta sostitutiva: il metodo storico e quello previsionale. Nel primo caso, l'acconto è calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative al TFR erogato eventualmente nel corso dello stesso anno. Se si sceglie, invece, il metodo previsionale, l’acconto viene determinato presuntivamente avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto.

Modalità di pagamento – L’imposta sostitutiva va versata (acconto e saldo) mediante il modello F24. Ciò consente ai datori di lavoro di poter esercitare eventuali compensazioni del debito con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy