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L’INPS, con la circolare n. 150 del 28 dicembre 2012, ha rivalutato - dal 1° gennaio 2013 - sia le tabelle recanti i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sia i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. In particolare, gli importi mensili delle prestazioni ammontano a:
- 8,18 euro spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- 1,21 euro spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
(prezzi IVA esclusa)