23 settembre 2014

Agenti e rappresentanti. Firmato il nuovo AEC

Il 1° settembre scorso è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per agenti e rappresentanti del settore industriale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Dopo oltre 9 anni, il 30 luglio scorso a Roma è stato finalmente siglato il nuovo Accordo Economico Collettivo per agenti e rappresentanti del Settore Industriale, operativo dal prossimo 1° Settembre 2014. Numerose le novità introdotte dal nuovo AEC, a partire dalla nuova disciplina introdotta in tema di indennità in caso di cessazione del rapporto, avvicinandosi notevolmente all’Accordo Economico Collettivo del settore commerciale. Vediamo da vicino le principali novità.

Indennità per cessazione rapporto –
Iniziamo immediatamente dalla novità più importante: il nuovo sistema di calcolo dell’indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro. A tal proposito, vengono applicati del tutto nuovi rispetto al passato, quali il "periodo di prognosi" successivo alla fine del rapporto e un "tasso di migrazione della clientela" predeterminato. Due criteri noti soprattutto a chi abbia come riferimento per il calcolo dell’indennità di fine rapporto la Relazione della Commissione Europea del 31 Dicembre 1996, e che denotano il sensibile sforzo delle parti stipulanti il nuovo AEC di volersi adattare il più possibile al sistema di calcolo dell’indennità di fine rapporto stabilito ormai da decenni dalla normativa europea.

Indennità di fine rapporto ampliata - Altro punto rivisto è l’estensione delle ipotesi di riconoscimento dell’indennità di fine rapporto. In precedenza le indennità si consideravano dovute solo in caso di recesso dell’agente dovuto a invalidità permanente e totale, oppure successivo al conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco. Ora, invece, il nuovo AEC prevede espressamente che tali indennità siano dovute nelle seguenti e specifiche ipotesi di recesso dell’agente: accertati e gravi inadempimenti del preponente; invalidità permanente e totale dell’agente; infermità e/o malattia dell’agente che non gli consentano la prosecuzione del rapporto; conseguimento della pensione di vecchiaia o della pensione di vecchiaia anticipata ENASARCO o INPS.

Variazioni di territorio e misura delle provvigioni -
Ad essere modificato, inoltre, è anche il regime delle variazioni del contratto (territorio, clientela e prodotti) o della misura delle provvigioni. Infatti, è stato ridotto (in senso favorevole agli agenti) il limite al di sopra del quale le variazioni si considerano "di rilevante entità", passato dal 20% all’attuale 15% delle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno precedente la variazione. È stato, al contempo, elevato a 18 mesi (per gli agenti plurimandatari) e a 24 mesi (per gli agenti monomandatari) il periodo di riferimento ai fini del computo dell’insieme delle variazioni di lieve entità, utili alla determinazione dell’entità globale della variazione del contratto (pari a 12 mesi nel precedente A.E.C. del 2002). Interessante risulta anche infine l’introduzione del diritto di rifiuto delle variazioni entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del preponente (che determina la cessazione del rapporto per causa imputabile alla società) anche nel caso di variazioni di "media entità" (ossia tra il 5% ed il 15%), mentre in precedenza tale diritto dell’agente era riservato ai casi di "rilevante entità".

Termine di accettazione degli ordini -
I termini di accettazione degli ordini vengono dimezzati (da 60 a 30 giorni). Pertanto dal 1° settembre 2014, decorsi 30 giorni dalla ricezione della proposta d’ordine, quest’ultima si intenderà accettata in caso di silenzio del preponente.

Gravidanza e puerperio – In tema di tutele, vengono introdotte norme più favorevoli per le agenti in condizione genitoriale. Infatti, in caso di gravidanza e puerperio, il periodo di sospensione del rapporto di agenzia passa da 8 a 12 mesi, con facoltà per il preponente di inserire nella zona o clientela un nuovo agente o di gestire direttamente gli affari, ma con divieto di procedere alla risoluzione del rapporto con l’agente durante tali 12 mesi di sospensione del rapporto. Il periodo di sospensione di 12 mesi si intende oggi esteso anche ai casi di adozione od affidamento di minore. In caso di interruzione di gravidanza, inoltre, il rapporto resterà sospeso, su richiesta dell’agente, per un periodo massimo di 5 mesi.

Periodo transitorio – Infine, va ricordati che la nuova disciplina non entrerà tuttavia in vigore subito per tutti gli agenti. Infatti, per i contratti già in vigore alla data odierna e stipulati prima del 1° gennaio 2014 continuerà a trovare applicazione la vecchia disciplina del 2002. Tale disciplina continuerà a trovare applicazione sino al 31 dicembre 2015, dopo di che (dal 1° gennaio 2016) anche per questi contratti vigerà il nuovo sistema di calcolo dell’indennità, a condizione che essi rimangano in vigore per almeno 5 trimestri decorrenti dal 1° gennaio 2016. Se dunque un rapporto di agenzia stipulato prima del 1° gennaio 2014 cessi prima del 31 marzo 2017 (ossia 5 trimestri dopo il 1° gennaio 2016), continuerà sempre a trovare applicazione la disciplina dell’AEC del 2002. Per tutti i contratti di agenzia "nuovi" (ossia stipulati dopo il 1° settembre 2014) la nuova disciplina sull’indennità avrà invece immediata applicazione.
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