Premessa – La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 5 del 16 febbraio 2012, richiamandosi alla Direttiva 86/653/CEE ed alla Corte di Giustizia, ha analizzato i criteri di calcolo dell’indennità suppletiva di clientela, in caso di scioglimento del rapporto di agenzia. In sintesi, i C.d.L. evidenziano che in tali casi il giudice deve sempre applicare la normativa che garantisce all’agente il risultato migliore.
Il quesito - Nel dettaglio, l’agente si chiede a quale regolamento deve attenersi per il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela, all’atto dello scioglimento del rapporto di lavoro: ai criteri stabiliti all’art. 10 dall’AEC Industria siglato il 20.03.2002; oppure alle disposizioni contenute al c. 3, dell’art. 1751 del c.c.?
L’indennità suppletiva di clientela - In via preliminare, la Fondazione Studi C.d.L. chiarisce che, l’indennità sostitutiva di clientela è dovuta esclusivamente quando si verifichino congiuntamente due condizioni, ovvero:
- che l’agente abbia procurato effettivamente nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Inoltre, è necessario che non si realizzino alcune fattispecie che provocano l’estinzione di tale diritto, ossia:
- la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, ovvero per un inadempimento talmente grave dell’agente, tale da non consentire neanche provvisoriamente la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- nei contratti a termine, anche in caso di ingiustificata risoluzione del contratto di lavoro da parte del lavoro, ferma restando la possibilità per l’agente di procedere alla richiesta di risarcimento di eventuali danni subiti;
- per recesso volontario dell’agente, qualora non avvenga per inadempimento del preponente di non scarsa importanza o per circostanza attribuibile all’agente (età, infermità, malattia) tale da non consentire la prosecuzione del rapporto;
- qualora l’agente cede 1/3 della propria posizione contrattuale, previo accordo con il preponente.
Direttiva 86/653/CEE - Ciò detto, la Fondazione Studi C.d.L., per rispondere al quesito avanzato dall’agente, fa esplicito riferimento all’attuazione dell’ordinamento interno italiano della Direttiva 86/653/CEE, il quale tra l’altro, a seguito dei diversi orientamenti interpretativi da parte della dottrina giurisprudenziale, stabilisce che la valutazione più favorevole all’agente, per il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela, è quella ex post.
La risposta - Alla luce di quanto esposto, la Fondazione Studi C.d.L. ha chiarito che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente il risultato migliore, in quanto la prevista inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che l’importo determinato dal giudice deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive.
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