2 agosto 2013

Agricoli. C’è ancora tempo per la riduzione dei premi INAIL

Le aziende del settore agricolo hanno tempo fino al 15 ottobre 2013 per presentare la domanda di riduzione dei premi INAIL relativi agli anni 2012 e 2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Riaperti i termini per la riduzione del premio assicurativo nel settore agricolo per gli anni 2012 e 2013. Infatti, entro il 15 ottobre 2013 è possibile inoltrare le istanze all’INAIL.
Entro la stessa data, inoltre, è possibile rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti, per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011. A renderlo noto è l’INAIL con la circolare n. 35/2013.

Riduzione del premio assicurativo
– In particolare, stiamo parlando della riduzione contributiva dovuta per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti prevista dalla L. n. 247/2007. Lo sgravio contributivo, operativo dal 1° gennaio 2008, è concesso in misura non superiore al 20% entro il limite annuo di 20 milioni di euro. Si tratta di un beneficio che mira a promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e, quindi, la crescita della cultura della prevenzione nel settore agricolo, mediante il sostegno delle aziende che si impegnano su questo fronte per diminuire il livello degli infortuni sul lavoro. La riduzione, inoltre, si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata all’Inps ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

I requisiti - Per accedere al beneficio è necessario possedere i seguenti requisiti:
- essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- essere attivi da almeno un biennio, intendendo come attive le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all'Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata;
- dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;
- non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento;
- non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Al fine di fruire della riduzione in commento, le aziende interessate dovranno inviare, esclusivamente tramite l’apposito servizio telematico predisposto per la presentazione delle domande, la dichiarazione del possesso dei predetti requisiti.

Domande anno 2012 – A causa delle numerose associazioni di categoria che hanno chiesto all’INAIL di semplificare il modello di domanda per l’ammissione al beneficio per l’anno 2012, si è esteso anche per l’anno scorso il modello di domanda semplificato. Domanda che dovrà essere resa improrogabilmente entro il 15 ottobre 2013 a pena di inammissibilità. Restano, invece, valide le domande presentate dalle aziende entro la precedente scadenza del 31 dicembre 2012.

Domande anno 2013 - Per quest’anno, analogamente a quanto previsto per l’anno scorso, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande dal 22 luglio al 15 ottobre 2013. La decisione è stata presa a causa dello scarso numero di richieste pervenute. Inoltre, le domande dovranno pervenire esclusivamente mediante il servizio telematico appositamente predisposto nei “Servizi on line” -> “Modulo riduzione agricoli”. Restano valide le domande presentate dalle aziende entro la precedente scadenza del termine del primo luglio 2013.

Presentazione del modulo - Per l'attuazione della previsione normativa, l’INAIL ha realizzato due appositi servizi telematici, da utilizzare come modalità esclusiva: il modulo riduzione agricoli per le aziende che richiedono il beneficio per il 2013 e il modulo riduzione agricoli (anni pregressi), per tutte le altre. Tramite i “Servizi on line”, le aziende richiedenti già registrate, potranno visualizzare la procedura modulo riduzione agricoli (anni pregressi). Se invece il datore di lavoro decide di avvalersi di un intermediario già autorizzato all'accesso sui Servizi on line, questi potrà procedere alla presentazione dell'istanza di riduzione per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta non è ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, perché non soggetta all’INAIL, il consulente medesimo potrà effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta come sopra descritto. La procedura rilascia all'utente ricevuta della presentazione della dichiarazione resa, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica.

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