11 marzo 2014

Agricoli. Il montante contributivo è unico

La percentuale di rivalutazione del montante contributivo, si considera come percentuale unica

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 2/2014, ha chiarito che la percentuale di rivalutazione del montante contributivo non può subire variazioni anche in termini di rivalutazioni superiori da parte degli Enti previdenziali, in quanto trattasi di un parametro percentuale unico fissato nell’ambito della più ampia riforma del sistema pensionistico.

Il quesito –
La FIACA – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori – ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 103/1996, concernente la determinazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti agli Enti previdenziali costituiti con la L. n. 335/1995. In particolare, è stato chiesto se la percentuale di rivalutazione del montante contributivo, effettuata annualmente ai sensi del disposto di cui all’art. 1, c. 9, L. n. 335/1995, debba considerarsi una percentuale unica ai fini della relativa applicazione da parte di tutti gli Enti previdenziali, ovvero se costituisca una percentuale minima di rivalutazione suscettibile di modifica da parte degli Enti stessi in presenza di determinate condizioni.

Montante contributivo –
Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Welfare fa riferimento all’art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 103/1996 sopra menzionato in virtù del quale, ai fini della tutela previdenziale obbligatoria in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ex art. 1 del medesimo Decreto, “si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta […] dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all’art. 6, comma 4”. Inoltre viene chiarito come, in base alla Legge n. 335, il montante utile per il calcolo del sistema contributivo venga determinato tenendo presente il tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media del prodotto interno lordo appositamente calcolata dall’ISTAT.

La risposta del MLPS – Ciò detto, il MLPS ritiene che la percentuale di rivalutazione del montante contributivo non possa subire variazioni anche in termini di rivalutazioni superiori da parte degli Enti previdenziali per specifiche ipotesi, trattandosi di un parametro percentuale unico fissato nell’ambito della più ampia riforma del sistema pensionistico. Secondo il Ministero, inoltre, il legislatore ha voluto ancorare la manovra stessa a parametri uniformi anche in considerazione della necessità di una rigorosa valutazione della sua incidenza sulla finanza pubblica, sulla quale evidentemente non possono incidere modifiche unilaterali operate mediante disposizioni dei regolamenti dei singoli Enti di previdenza obbligatoria. Tale orientamento, tra l’altro, è in linea con i recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa secondo la quale l’unica rivalutazione dei montanti individuali degli iscritti “è quella pubblica, valida per tutte le Casse previdenziali e calcolata dall’Istituto Nazionale di Statistica sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale”.
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