Premessa - L'INPS, con la circolare n. 1 del 10 gennaio 2014, fornisce le istruzioni per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2013. In particolare, è stato specificato che la notifica di tali elenchi avviene mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto (www.inps.it) entro il mese di marzo dell’anno successivo. Pertanto anche gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2013 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2014. A tal fine le comunicazioni dei datori di lavoro vanno effettuate entro il 31 gennaio 2014.
Il beneficio – L’agevolazione consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citato all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n.102/04. Nell’anno 2013, in particolare, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile. Il beneficio, tra l’altro, si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Campo di applicazione – Per poter fruire del suddetto beneficio è necessario che i soggetti interessati ricadino in un’area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:
- l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
- le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Adempimenti delle aziende – Le aziende interessate, dal proprio canto, dovranno dichiarare lo stato calamitoso trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati. L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è fruibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del “Dmag-Unico”. È importante che le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’art. 1, c. 1079 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibere regionali. Per quanto concerne la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea. La trasmissione telematica o cartacea dovrà avvenire entro la data del 31 gennaio p.v., per dar modo alle Sedi di procedere alla validazione delle domande, entro il 10 febbraio.