Premessa – Tutto pronto per la riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti. Infatti, da ieri fino al 3 luglio 2014 è stato riaperto il canale online per l’invio telematico delle istanze, relative all’annualità 2014, di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Lo sconto, pari al 20% massimo, dipenderà dalla numerosità delle aziende ammesse al beneficio. A darne notizia è l’INAIL con la nota protocollo n. 3699/2014.
Protocollo sul welfare 2007 – L’agevolazione trae origine dal protocollo sul welfare del 2007, il quale prevede che - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'INAIL applichi una riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di 20 milioni di euro. A tal fine, è necessario che le aziende presentino ogni anno una domanda.
Requisiti - In particolare, l’accesso al beneficio è subordinato al possesso di specifici requisiti, in base ai quali le aziende devono:
• essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
• essere attive da almeno un biennio, intendendo come attive le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all'Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello Dmag/Unico);
• dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonché di aver specificamente indicato "il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza" nel documento di valutazione dei rischi ovvero di aver provveduto ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/08, ad effettuare la valutazione dei rischi disponendo anche l'indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
• non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla annualità di riferimento;
• non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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