5 dicembre 2013

Allarme ASpI per i lavoratori sospesi

L’INPS avverte gli enti previdenziali che l’ASpI può essere erogata ai lavoratori solo fino al raggiungimento del finanziamento

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Si va verso il tutto esaurito per l’erogazione dell’ASpI a favore dei lavoratori sospesi. Infatti, da un monitoraggio dell’INPS è emerso il rischio del raggiungimento del limite di budget messo a disposizione (20milioni di euro), con la conseguenza di avvertire gli enti bilaterali del conseguenziale rischio dello stop all'erogazione della prestazione. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 19436/2013.

ASpI per crisi aziendale – La Riforma del Lavoro (art. 3, c. 4 della L. n. 92/2012) ha concesso, in via del tutto sperimentale per il periodo 2013-2015 e per un importo non superiore a 20 milioni di euro, l’indennità di disoccupazione (ASpI) per crisi aziendale e occupazionale ai lavoratori sospesi, compresi apprendisti, per un massimo di 90 giorni in un biennio, a patto che ci sia un intervento integrativo del 20% da parte degli enti bilaterali. In particolare, per sospensioni “per crisi aziendali o occupazionali” s’intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti. Possono beneficiare del nuovo ammortizzatore sociale: i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l’edilizia, per i lapidei e per l’agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 12, c. 1, della L. n. 223/1991 e s.m.i. Restano esclusi invece: i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate; i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale. Per poter accedere all’ASpI è necessario: che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, precisando che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato; essere in possesso di un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.

Monitoraggio INPS – Come precisato in premessa, a seguito del monitoraggio INPS sull’importo impegnato e potenzialmente erogabile sulla base delle dichiarazioni degli enti bilaterali e delle aziende è emerso il rischio del raggiungimento del limite di budget. Da ciò deriva la necessità di avvisare gli enti bilaterali e le aziende che, pur continuando a presentare le domande di sospensione all’INPS, i pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente nel limite dei 20milioni di euro. Con riferimento alle nuove domande, conclude l’INPS, non possono essere momentaneamente scaricate sugli archivi di procedura, bloccandone i pagamenti, al fine di consentire il completamento del monitoraggio sul residuo del fondo. Unica eccezione si ha per gli apprendisti sospesi le cui domande sono già presenti in procedura.
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