Premessa – Nuova sospensione contributiva in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionale del 17 gennaio 2014. Questa volta, però, la sospensione riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali con scadenza legale di adempimento e di versamento nel periodo intercorrente tra il 17 gennaio 2014 e il 31 luglio 2014. Dopo tale termine, i piani di ammortamento saranno riavviati e tutte le rate sospese dovranno essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione. A stabilirlo è l’art. 3, c. 2, lett. a), del D.L. n. 4/2014, che ha disposto la sospensione dei suddetti adempimenti fino al 31 luglio 2014. Ad essere interessati, in particolare, sono le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano avuto, alla data del 17 gennaio 2014, la residenza o la sede operativa nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, della provincia di Modena, coinvolti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 e già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione, tra l’altro, è stata estesa anche a favore dei contribuenti residenti o aventi sede operativa nei territori di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, frazioni della città di Modena, subordinatamente alla presentazione di apposita dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 26/2014.
Soggetti beneficiari – Risultano destinatari della suddetta sospensione i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, degli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo ed al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc.).
Affinché gli interessati possano godere della sospensione è necessario che questi ultimi siano regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali e con data di inizio di attività antecedente al 17 gennaio 2014 e operanti nelle zone colpite dall’evento; pertanto non è rilevante, ai fini dell’attribuzione della sospensione, il criterio della residenza ovvero dell’esistenza della sola sede legale senza alcuna operatività.
Modalità di sospensione – Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda all’INPS. L’Istituto previdenziale, ricevuta la domanda verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio. Da precisare, inoltre, che non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Aziende con dipendenti - Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga da gennaio 2014 a giugno 2014, le aziende con dipendente inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il nuovo valore “N963” e le relative “SommeACredito” (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi). Per le aziende con pluralità di sedi operative (ossia aventi sedi operative sia in comuni colpiti dall’evento che al di fuori di predette aree), la denuncia Uniemens deve essere compilata in maniera completa, ovvero denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’alluvione sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.
Artigiani e commercianti – Con riferimento agli artigiani e commercianti le rate sospese sono i seguenti:
- 17/2/2014: IV rata sul minimale per l’anno 2013;
- 16/5/2014: I rata sul minimale per l’anno 2014;
- 16/6/2014: saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi.
Liberi professionisti – Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2013 e primo acconto 2014, in coincidenza con i versamenti fiscali. Mentre per i committenti tenuti alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 17 febbraio 2014 al 16 luglio 2014 (compensi erogati nei mesi da gennaio 2014 a giugno 2014).
Aziende agricole – Quanto alle aziende agricole assuntrici di manodopera, è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 4° trimestre 2013, 1° trimestre 2014 e 2° trimestre 2014. Mentre i contributi previdenziali e assistenziali sospesi riguardano:
- il III trimestre 2013: 17/3/2014;
- Il IV trimestre 2013: 16/6/2014.