Premessa – Fissato il termine per presentare le istanze di dilazione. Infatti, i contribuenti per i quali sono stati sospesi i contributi previdenziali e assistenziali a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena ed eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, dovranno presentare istanza di dilazione entro il 10 dicembre 2014. Tale scelta è alternativa al versamento, in un’unica soluzione, che doveva essere effettuata entro il 17 novembre 2014. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 8876/2014.
Eventi alluvionali - Lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel territorio della provincia di Modena nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014, è stato dichiarato con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014. Tale delibera ha previsto un differimento del termine finale di sospensione al 31 ottobre 2014. Inoltre, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nelle frazioni della città di Modena di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, la norma subordina la fruizione del beneficio alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, oltreché della casa di abitazione, dello studio professionale e dell’azienda anche dei terreni agricoli e alla successiva verifica dell’autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente. Stessa proroga è stata prevista per i soggetti colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nella regione Veneto, a condizione che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (30 marzo 2014), siano emanate le dichiarazioni dello stato d’emergenza. I contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali è stata disposta la sospensione del pagamento, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 30 gennaio 2014 – 31 ottobre 2014.
Istanza di dilazione – L’Istituto previdenziale era già intervenuto sul punto con il messaggio n. 8632/2014, precisando che il versamento dei contributi sospesi doveva essere effettuato dai suddetti soggetti, in un’unica soluzione, entro il 17 novembre u.s. In alternativa, concedeva a questi ultimi la possibilità di presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. L’INPS precisa ora che chi intende avvalersi del pagamento rateale, dovrà presentare istanza entro il termine del 10 dicembre 2014. In deroga alla disciplina generale, limitatamente ai crediti oggetto di sospensione, la dilazione potrà essere concessa anche se è in corso un’altra dilazione amministrativa. Inoltre, la presentazione entro il predetto termine non comporterà l’aggravio di sanzioni; viceversa, se l’istanza di pagamento rateale è presentata oltre il 17 dicembre le sanzioni saranno calcolate a decorrere da tale data.
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