12 novembre 2014

Alluvione Modena. Ripresa dei versamenti contributivi

Il 17.11.2014 vanno versati, in un’unica soluzione, i contributi previdenziali sospesi a causa degli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a Modena e in Veneto

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Entro il 17 novembre 2014 (il 16 è festivo) i contribuenti dovranno versare in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i contributi previdenziali e assistenziali non versati nel periodo di sospensione (terminato il 31 ottobre 2014) a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena ed eventi atmosferici che hanno colpito i territori della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. In alternativa, gli interessati potranno presentare istanza di rateazione di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 8632/2014.

Eventi alluvionali -
Lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel territorio della provincia di Modena nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014, è stato dichiarato con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014. Tale delibera ha previsto un differimento del termine finale di sospensione al 31 ottobre 2014. Inoltre, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nelle frazioni della città di Modena di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, la norma subordina la fruizione del beneficio alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità, anche temporanea, oltreché della casa di abitazione, dello studio professionale e dell’azienda anche dei terreni agricoli e alla successiva verifica dell’autorità comunale del nesso di causalità tra evento e dichiarazione del contribuente. Stessa proroga è stata prevista per i soggetti colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nella regione Veneto, a condizione che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (30 marzo 2014) siano emanate le dichiarazioni dello stato d’emergenza. I contributi previdenziali e assistenziali, per i quali è stata disposta la sospensione del pagamento, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 30 gennaio 2014 – 31 ottobre 2014.

Aziende – Per le aziende il pagamento deve essere effettuato tramite Mod., utilizzando il codice contributo “DSOS”, ed esponendo la matricola dell’azienda, seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro “D” di denuncia per la rilevazione del credito (N962).

Artigiani e commercianti - Per effetto della proroga della sospensione fino al 31 ottobre 2014 del versamento della contribuzione, le rate sospese per gli artigiani e commercianti sono: IV rata sul minimale per l’anno 2013 (17/2/2014); I rata sul minimale per l’anno 2014 (16/5/2014); saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2013 – I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2014 - I rata contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi (06/6/2014); II rata sul minimale 2014 (16/8/2014).

Liberi professionisti - Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata i contributi oggetto della sospensione, da versare con il modello F24, sono quelli dovuti per: saldo 2013 e I acconto 2014.

Aziende agricole – Con riferimento alle aziende agricole, i dati necessari alla compilazione della delega di pagamento mediante il modello F24 (Sede INPS, Causale, Codeline e Periodo) sono quelli indicati nella comunicazione di accoglimento della sospensione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.

Datori di lavoro domestico – Per quanto riguarda i contributi per lavoro domestico, essi dovranno essere versati con le consuete modalità:
• utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet (www.inps.it) seguendo il percorso “Servizi online – Portale dei pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio”;
• rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit);
• online, seguendo il percorso “Servizi online – Portale dei pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio” utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
• telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.

Ex Enpals – Infine, per i contributi dovuti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti il versamento deve essere effettuato tramite mod. F24 compilando la sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, utilizzando il codice contributo SOLS (se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) oppure il codice SOSP (se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti) ed esponendo nel campo “codice posizione” la matricola dell’impresa ex Enpals, comprensiva del codice gruppo identificativo dell’impresa e il codice dell’attività di impresa (nove caratteri).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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