13 novembre 2013

Alternanza scuola-lavoro. Spazio all’apprendistato

Il Decreto Carrozza introduce un’alternanza tra istruzione e lavoro, mettendo al centro del meccanismo il contratto d’apprendistato
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Torna in auge l’alternanza scuola-lavoro. Infatti, il c.d. decreto Carrozza (D.L. n. 104/2013, convertito nella L. n. 128/2013) introduce l’alternanza tra istruzione e lavoro nelle università, negli istituti tecnici superiori (Its) e durante gli ultimi due anni delle superiori. Tale meccanismo, già previsto dal T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. 167/2011), ma di fatto rimasto inattuato, concede alle università (escluse quelle telematiche) di poter stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese allo scopo di promuovere l’esperienza lavorativa diretta degli studenti (mediante assunzione con contratto di apprendistato) durante la formazione post-secondaria. Vediamone le principali caratteristiche.

Gestione aspetti formativi – Innanzitutto, tale decreto consente ai soggetti promotori di poter stipulare convenzioni nelle quali sono definiti gli aspetti formativi del rapporto stesso. In pratica, le università e Its assumeranno un ruolo centrale nella gestione dell'intero percorso, in quanto dovranno definire quali sono i progetti formativi congiunti, coerenti con il curriculum di studi del giovane, cui potranno partecipare gli studenti lavoratori. Inoltre, l'università e l'azienda dovranno decidere quali sono i corsi di studio interessati dall'alternanza (potrà trattarsi di un singolo corso o più), e quali i criteri e le procedure da seguire per individuare gli studenti da coinvolgere nel percorso. Anche le caratteristiche dei tutori chiamati a monitorare lo svolgimento del percorso formativo dovranno essere definite nelle convenzioni che saranno siglate con le aziende. Il percorso formativo si concluderà con lo svolgimento di apposite verifiche, finalizzate a controllare le conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato; anche le modalità di svolgimento di questa fase dovranno essere definite dalle convenzioni, così come il numero crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente, con un tetto massimo di 60.

Scuole superiori - La nuova norma prevede anche una sperimentazione per gli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria; questa misura, per essere operativa, richiederà l'emanazione di un decreto interministeriale (lavoro, economia e istruzione) che dovrà definire contenuti, metodologie e aziende ammesse al programma sperimentale.

I dubbi – Unico dubbio in merito all’applicazione del decreto Carrozza è la tipologia di apprendistato che si può abbinare a questa forma di alternanza tra istruzione e lavoro. Problema, questo, che sarà sicuramente risolto in fase applicativa nella norma stessa, in quanto la legislazione ammette tre forme di apprendistato, ciascuna dotata di proprie regole.

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