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Premessa – L’INPS, con la circolare n. 133 del 26 novembre 2012, ha illustrato i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali, con particolare riferimento al diverso regime previdenziale applicabile dal 1° gennaio 2008 agli amministratori locali che espletano il mandato di consigliere.
La normativa - Per effetto delle modifiche e integrazioni apportate dalla L. n. 244/2007 all’art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000, gli amministratori locali – in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato – assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dall’art. 86 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, con effetto dal 1° gennaio 2008. Al riguardo, va precisato che l’onere contributivo è rimesso alla libera volontà degli interessati, i quali hanno facoltà di decidere se e in quale momento presentare istanza di autorizzazione al versamento della contribuzione a loro carico.
La domanda – Pertanto, i consiglieri che intendano avvalersi della previsione dell’art. 81, ultimo periodo, del DLgs. n. 267/2000, devono presentare specifica domanda, a valere dal trimestre in corso dalla data di presentazione, alla sede dell’INPS o alla sede della gestione ex INPDAP - a seconda dell’iscrizione pensionistica dell’interessato - di competenza territoriale, corredandola con apposite dichiarazioni: dell’Amministrazione locale presso cui esercitano il loro mandato; del datore di lavoro, redatta sotto forma di autocertificazione, secondo un facsimile fornito dall’Istituto.
I destinatari - Sono destinatari della suddetta norma i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, collocati in aspettativa non retribuita per esercitare il mandato di consiglieri dei comuni, anche metropolitani, di consiglieri delle province e di consiglieri delle comunità montane. Rientrano perciò fra i destinatari della norma gli assicurati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO, compresi i lavoratori Elettrici, Telefonici e Autoferrotranvieri e dirigenti di aziende industriali (ex INPDAI) iscritti nella contabilità separata del predetto FPLD, i soggetti iscritti ai Fondi speciali Volo, Dazio, Ferrovieri e Gestione IPOST, gli assicurati ai Fondi integrativi Esattoriali e Gas, nonché gli iscritti alla Gestione ex INPDAP.
Modalità e termini di pagamento – Qualora l’interessato esprima la volontà di procedere al versamento contributivo, l’importo annuo della contribuzione dovuta viene suddiviso in quattro pagamenti trimestrali e deve essere versato utilizzando i MAV che possono essere generati accedendo al sito (www.inps.it) e seguendo il percorso: “Portale dei Pagamenti” –> “Amministratori locali” –> “Entra nel servizio”. In alternativa, è possibile chiamare il Contact center al numero gratuito 803164, che provvederà all’inoltro per posta all’indirizzo di residenza o tramite e-mail. A tal proposito, si ricorda che ciascun trimestre deve essere pagato, entro e non oltre l’ultimo giorno del trimestre solare successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce, secondo le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento della domanda. Ne consegue, dunque, che ciascun versamento trimestrale dovrà essere effettuato: entro il 30 giugno, a copertura del periodo gennaio/marzo; entro il 30 settembre, a copertura del periodo aprile/giugno; entro il 31 dicembre, a copertura del periodo luglio/settembre; entro il 31 marzo dell’anno successivo, a copertura del periodo ottobre/dicembre. Nel caso in cui il versamento è stato effettuato in ritardo, l’importo pagato resterà improduttivo di effetti e verrà rimborsato, senza maggiorazione di interessi.
Efficacia della contribuzione – Da notare, inoltre, che la contribuzione versata dai consiglieri a copertura dei periodi di aspettativa è utile ai fini del diritto e della misura di tutte le pensioni, ai fini dei trattamenti TFR/TFS gestiti dall’INPS, gestione ex INPDAP, nonché ai fini delle prestazioni contemplate dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai fini dell’Assicurazione Sociale Vita.