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L’INPS, con la circolare n. 133 del 26 novembre 2012, ha illustrato i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di trattamento previdenziale degli amministratori locali (che espletano il mandato di consigliere), con particolare riferimento al diverso regime previdenziale applicabile dal 1° gennaio 2008. In particolare, viene chiarito che la copertura dei periodi di aspettativa ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi è rimessa alla libera volontà degli amministratori locali interessati. Questi hanno perciò facoltà di decidere se e in quale momento presentare istanza di autorizzazione al versamento della contribuzione a loro carico.
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