24 maggio 2013

ANF. Aggiornati i livelli reddituali

Sono stati aggiornati i nuovi livelli reddituali dell’ANF validi tra l’1.07.2013 e il 30.06.2014
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Aumentano i livelli reddituali per l’erogazione dell’ANF. Infatti, il limite reddituale minimo nei nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, passa da 13.784,93 euro a 14.198,48 euro. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 84 di ieri, illustrando i nuovi livelli reddituali validi tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare delle diverse tipologie di nuclei. Sono stati aggiornati, inoltre, anche le nuove tabelle contenenti gli importi mensili corrispondenti; gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione delle prestazioni espresse in importi mensili, quindicinali, quattordicinali e settimanali.

La normativa - La L. n. 153/1988 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT (FOI), intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. Tale variazione, tra l'anno 2011 e l'anno 2012, è risultata pari al 3%.

Soggetti interessati - L'assegno per il nucleo familiare spetta:
- a tutti i lavoratori dipendenti per i quali è prevista la contribuzione CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
- ai disoccupati;
- ai lavoratori in mobilità;
- ai cassintegrati;
- ai soci di cooperative, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e presentino redditi inferiori a quelli determinati a tale fine annualmente;
- dall'1.1.1998 anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, c. 26, della L. n. 335/95, purché non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati;
- e dall'1.1.2005 anche al coniuge dell'avente diritto.

Termine - In realtà non è stabilito un termine per la presentazione della domanda, esiste però il termine prescrizionale di 5 anni, oltre il quale decade il diritto alla prestazione.
A tal proposito, si ricorda che la prescrizione sull’ANF opera nel seguente modo:
- cinque anni dal primo giorno successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro al quale l'ANF si riferisce (diritto dell'ANF);
- cinque anni dalla scadenza del periodo di paga al quale l'ANF si riferisce o nel quale è stato corrisposto in caso di arretrati (diritto del datore di lavoro al rimborso).

Presentazione delle domande - Le domande vanno presentate:
- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello “ANF/DIP”. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni;
- all’INPS, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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