25 febbraio 2014

ANF e assegni di maternità. Importi al rialzo

Rivalutati, per l’anno 2014, gli importi dell’ANF e dell’assegno di maternità

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Aumentano gli assegni di maternità e l’assegno per i nuclei familiari numerosi. Infatti, a seguito dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), pari all’1,1% per il 2014, sono stati opportunamente rivalutate le prestazioni assistenziali dei comuni a favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate. In particolare, l’assegno mensile di maternità ammonta a 338,21 euro, mentre l’assegno mensile ai nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti in Italia con tre o più figli minori, è pari a 141,02 euro. Per poter usufruire di tali prestazioni occorre rispettare i seguenti limiti ISE (Indicatore della Situazione Economica): 25.384,91 (assegno al nucleo familiare); 35.256,84 euro (assegno di maternità). Gli importi menzionati si riferiscono a un nucleo familiare standard (composto cioè da cinque persone, di cui almeno tre minorenni). Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza stabilita dal D.Lgs. n. 109/1998.

Assegno al nucleo familiare – Dal 1° gennaio 1999, i Comuni possono concedere alle famiglie con particolari requisiti (numero di componenti, valore ISE, ecc.), un aiuto mensile per tredici mensilità, erogato dall’INPS (mentre la richiesta va fatta al Comune). La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Per poter beneficiare dell’agevolazione occorre: essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato; avere un nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori; non superare l’importo massimo ISE di 25.384,91 euro. In particolare, l’assegno in commento è passato da 139,49 euro a 140,02 euro, che su 13 mensilità ammonta quindi a 1.820,26 euro.

Assegno di maternità – L’assegno di maternità dei Comuni, concesso per un periodo massimo di 5 mesi, è valevole per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2014. Esso è rivolto, oltreché alle cittadine italiane e comunitarie anche a quelle non comunitarie residenti in Italia, a condizione che le stesse, all’atto della presentazione della domanda, risultino in possesso di soggiorno CE di lungo periodo, rilasciato a tempo indeterminato. La prestazione, per tutti gli eventi ricadenti nel 2014, vale complessivamente 1.691,05 euro, ossia 338,21 euro per cinque mensilità. In tal caso, il valore dell’ISE da rispettare, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a 35.256,84 euro. La prestazione in argomento va richiesta al comune di residenza entro sei mesi dall’evento (nascita, affidamento o adozione) e spetta in misura intera se la richiedente non percepisce altri redditi.
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