2 maggio 2012

Appalto. Responsabilità solidale a maglie larghe

Nei contratti di appalto e subappalto la responsabilità solidale è stata estesa anche per i versamenti di ritenute IRPEF e IVA
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Nel D.L. 16/2012 (c.d. “decreto fiscale”), convertito nella L. n. 44/2012, all’art. 2, comma 5 bis è stato previsto che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro, nonché l’eventuale subappaltatore, è obbligato in solido con l'appaltatore, fino a due anni dalla cessazione dell'appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, qualora non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento. Disposizione questa troppo ampia e di difficile applicazione, in quanto il committente dovrà dimostrare di aver adoperato “tutte le cautele possibili”. Basti pensare semplicemente al versamento IVA che è spesso ricompreso in una liquidazione che riguarda molteplici operazioni differenti. Dunque, un salasso di nuovi adempimenti che si aggiungono a pieno titolo nella lunga lista delle responsabilità solidali che gravano in capo al committente. Pertanto, il committente, anche se con regole differenti, è responsabile solidale verso i propri dipendenti per i contributi previdenziali, le retribuzioni e i danni derivanti da infortunio sul lavoro.

I contributi previdenziali
– Quanto ai contributi previdenziali, dove la responsabilità si estende anche ai subappalti, ha una durata di due anni e non può in alcun modo essere esclusa dal committente, che quindi può evitarla solo prestando particolare attenzione nella scelta dei fornitori. Al riguardo, occorre segnalare un’importante novità. Infatti, i debiti previdenziali e assicurativi non operano in favore dei lavoratori, ma in favore degli Enti previdenziali. Pertanto, qualora gli appaltatori decidano di affidare in subappalto un lavoro, rispondono verso gli Enti previdenziali e assicurativi in solido con i subappaltatori per i debiti in questione.

Le retribuzioni
– Nelle retribuzioni, invece, la responsabilità solidale comprende anche le quote di TFR. In tal caso, il vincolo si esaurisce entro due anni dalla conclusione dell’appalto, ma in tale arco di tempo non vi è modo di evitarla. Inoltre, per attenuare parzialmente la disciplina in commento, il c.d. decreto “semplificazioni burocratiche” ha precisato che ai debiti contributivi e retributivi non si applicano le sanzioni civili che restano a carico dell’impresa appaltatrice.

Infortuni sul lavoro
– Infine, per quanto riguarda la responsabilità solidale in materia di infortuni sul lavoro, l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro) stabilisce che il committente deve preoccuparsi di garantire adeguate misure di prevenzione e in caso di infortuni del personale alle dipendenze degli appaltatori è responsabile per i danni non coperti dell’INAIL.

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