21 dicembre 2015

Appalto: responsabilità solidale entro il limite di due anni

In materia contributiva la responsabilità solidale in appalto è di due anni

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Il datore di lavoro e l’appaltatore rispondono in solido al versamento dei trattamenti contributivi previdenziali, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto. Infatti, ai fini dell’applicabilità della responsabilità solidale in appalto in materia contributiva, bisogna tenere conto dell’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 in quanto di carattere speciale rispetto all’art. 35, co. 28 del D.L. n. 223/2006.


A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 29/2015.


Il quesito -Confindustria, l’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e l’Alleanza delle cooperative hanno avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito al regime di responsabilità solidale in materia contributiva, con particolare riferimento all’applicazione del termine di decadenza di due anni ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito all’individuazione del periodo entro il quale sia possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006) e 29, comma 2, sopra citato.


Excursus normativo - La prima formulazione dell’art. 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006, vigente fino al 28 aprile 2012, prevedeva che “l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.


Nel contempo anche l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, prevedeva la medesima responsabilità stabilendo che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventualiulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.


Successivamente l’art. 35 citato è stato riformulato a opera del D.L. n. 16/2012 (conv. da L. n. 44/2012), con cui si è circoscritta la previsione del regime di responsabilità solidale alle sole ipotesi del “versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto”, escludendo dalla formulazione originaria la previsione inerente la responsabilità a titolo contributivo.


Infine, con l’introduzione dell’art. 28, co. 2 del D.Lgs. n. 175/2014 è stato modificato l’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, ampliandone l’originaria formulazione limitata ai trattamenti retributivi e contributivi, stabilendo che la responsabilità solidale ricorre anche per gli obblighi, ove previsti, relativi agli adempimenti del sostituto d’imposta, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600/1973.


Risposta MLPS – Alla luce della contemporanea vigenza delle norme, il Ministero del Lavoro ha stabilito che l’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 ha carattere speciale, e quindi deve considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006




Ciò significa che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto.

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