13 giugno 2012

Apprendistato. Giallo sul parere di conformità

Il Presidente della Fondazione Studi C.d.L., Rosario De Luca, approfondisce la questione sul parere di conformità
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – É obbligatorio o no il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al piano formativo individuale in apprendistato? È questo, in sostanza, l’interrogativo che continua a volteggiare residualmente in dottrina, assumendo contorni piuttosto grotteschi, con gli enti bilaterali fermamente intenzionati a far rispettare un obbligo non previsto dalla norma. Eppure, così come previsto dalla recente riforma del lavoro, il contratto di apprendistato dovrebbe essere l’unico strumento utilizzabile dai giovani per inserirsi nel mondo del lavoro. E proprio per questo motivo, spiegano i consulenti del lavoro, non dovrebbero esserci delle forzature normative che di certo non hanno per fine ultimo quello della diffusione del contratto stesso. Purtroppo, negli ultimi periodi, vengono sempre più spesso segnalati dei modus operandi erronei che minano la diffusione dell’Istituto, come appunto il parere di conformità da parte degli Enti bilaterali che giammai potrà essere considerato obbligatorio. A far luce sulla questione è intervenuto in un editoriale il presidente della Fondazione Studi C.d.L., Rosario De Luca.
La circolare n. 10/2012 – Già con la circolare n. 10 del 22 maggio scorso i C.d.L. avevano messo le cose ben in chiaro: il rilascio del parere di conformità previsto dai C.C.N.L. non può ritenersi vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del rapporto di lavoro. In tale occasione, inoltre, veniva addirittura affermato che in caso di mancanza di una specifica previsione di legge, il parere di conformità non può avere neanche natura autorizzatoria preventiva. Ciò significa che le modalità di controllo della congruità del percorso formativo, rimangono di competenza degli organi e del giudice, benché il legislatore abbia affidato al C.C.N.L. le disposizioni di cui all’art. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 167/2011, e dell’art. 4, c. 2 del medesimo decreto legislativo,
Rosario De Luca – Dello stesso avviso è il Presidente della Fondazione Studi dei C.d.L., Rosario De Luca, che afferma espressamente che il parere di conformità non è obbligatorio e tantomeno è obbligatoria l’iscrizione all’ente bilaterale di riferimento ai fini del mero rilascio di tale parere. Tuttavia, continuano a essere segnalate da tutto il territorio nazionale insistenti richieste che obbligano i datori di lavoro al possesso del parere di conformità. A questo punto, però, sorge un dubbio ai consulenti del lavoro. Ma se tale parere, nelle intenzioni del legislatore, è un tassello imprescindibile per la costruzione di un sistema di apprendistato, come mai non c’è un riferimento espresso nel T.U. dell’apprendistato? Il dubbio è più che legittimo: o la norma è palesemente mancante di un tassello imprescindibile oppure questo tassello alla fine così imprescindibile non è. “Ora”, afferma Rosario De Luca, “non rimane altro che affidarsi alle sagge direttive ministeriali che non possono tardare ulteriormente”. Non è possibile che la contrattazione possa disciplinare qualsiasi cosa del rapporto di apprendistato; ed è ancora più singolare sostenere che i principi dettati nell’art. 2 del T.U. dell’apprendistato siano solo indicativi. È “necessario far cessare il mercicomio di cui sono destinatari attualmente gli imprenditori alle prese con richieste a volte fantasiose di enti sparsi ovunque”, aggiunge il Presidente della Fondazione Studi. I principi ci sono e sono vincolanti per la contrattazione collettiva, pertanto non è possibile disciplinare fuori da queste regole. L’obbligo imposto dagli Enti bilaterali è sicuramente fuorviante, volto a irrigidire un contratto che non può e non deve avere vincoli.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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