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Premessa – Importante adempimento in vista per gli artigiani e commercianti. Infatti, entro il 18 febbraio 2013 (il 16 cade di sabato) i lavoratori in commento dovranno procedere al versamento della IV e ultima rata 2012 del contributo fisso. A tal proposito si rammenta che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a: 21,30% per gli artigiani; 21,39% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la cessazione dell’attività).
Contributi sul minimale – Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e commercianti è stato fissato a € 14.930 (2012). Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa, che ammonta a: € 3.187,53 (annui) per gli artigiani e € 3.200,96 per i commercianti. In caso di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni i contributi per gli artigiani e commercianti sono pari rispettivamente a € 2.739,63 e € 2.753,07. Per i periodi di attività inferiori l’anno, il contributo sul “minimale” andrà rapportato a mese.
Contributi sul massimale - Se il lavoratore autonomo supera la soglia minima di € 14.930, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2012, ad € 73.673, equivalenti a due terzi in più del limite stesso (€ 44.204 + € 29.469). Pertanto, per redditi compresi nel range “44.204,01 euro - 73.673 euro” si applica il 22,30% per gli artigiani (19,30% per soggetti inferiori a 21 anni) e 22,39% per i commercianti (19,39% per soggetti inferiori a 21 anni). Al riguardo, si rammenta che il limite di € 73.673 è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31/12/1995 o con un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti post 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari a € 96.149, non frazionabile mensilmente.
Tempi e modi di versamento – I contributi sul reddito minimale devono essere versati mediante modello F24, che viene inviato annualmente dall’INPS al domicilio dei titolari d’azienda. Le scadenze da rispettare sono le seguenti: 16 maggio (I rata); 16 agosto (II rata); 16 novembre (III rata); 16 febbraio dell’anno successivo (IV rata). I contributi dovuti sull’eccedenza (acconto e saldo), invece, seguono l’iter di versamento delle imposte dirette.