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Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 21500 del 14 novembre 2011, ha comunicato che è stata ultimata la spedizione relativa alla terza emissione 2011 dei contributi dovuti nel corrente esercizio dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti in corso d’anno. Pertanto, con il messaggio in commento, l’INPS informa che ai commercianti e artigiani titolari di partita IVA è stato spedito un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali dei versamenti, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi da pagare. Inoltre, l’Istituto previdenziale ha provveduto a spedire, ai soggetti non titolari di partita IVA, i modelli F24; modelli che riguardano i versamenti relativi ai quattro trimestri dell’anno e i versamenti del saldo 2010 e degli acconti 2011.
Le scadenze – L’Ente previdenziale rammenta che alla scadenza del 16 novembre scorso gli artigiani e commercianti dovevano versare i contributi relativi:
- al terzo trimestre 2011, determinati sul minimale di reddito;
- alla prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.
Alla scadenza del 30 novembre 2011, invece, dovranno essere versati i contributi relativi:
- al saldo 2010 e anni precedenti e dell’acconto 2011, in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale.
Mentre, entro il 16 febbraio 2012 dovranno essere versati i contributi relativi:
- al quarto trimestre 2011, in riferimento al minimale di reddito;
- alla seconda rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.
Il messaggio in questione ricorda che la terza e la quarta rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi dovranno essere versati alle scadenze rispettivamente del 16 maggio e 16 agosto 2012.
Le aliquote e la base imponibile – Infine, l’INPS, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2011, fa esplicito riferimento alla circolare n. 34 del 10 febbraio 2011, la quale stabilisce quanto segue: il contributo per l’anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2010 per la quota eccedente l’importo minimale di € 14.552,00 annui e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 43.042,00. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Per gli artigiani:
- per i titolari di qualunque età e coadiuvati/coadiutori di età superiore ai 21 anni, per redditi fino a € 43.042,00, l’aliquota è pari al 20%; mentre per redditi superiori al predetto importo, l’aliquota è del 21%;
- per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, per redditi fino a € 43.042,00, l’aliquota è del 17%; mentre per redditi superiori al predetto importo, l’aliquota è del 18%.
Per gli artigiani:
- per i titolari di qualunque età e coadiuvati/coadiutori di età superiore ai 21 anni, per redditi fino a € 43.042,00, l’aliquota è pari al 20,09%; mentre per redditi superiori al predetto importo, l’aliquota è del 21,09%;
- per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, per redditi fino a € 43.042,00, l’aliquota è del 17,09%; mentre per redditi superiori al predetto importo, l’aliquota è del 18,09%.