Premessa – Anno nuovo, ASpI nuova. Con l’avvento del nuovo anno, infatti, si incrementa la durata della prestazione di disoccupazione introdotta lo scorso anno dalla riforma Fornero (L. n. 92/2012). L’aumento, pari a 2 mesi (si passa da 12 a 14 mesi), è operativo esclusivamente per i lavoratori ultracinquantacinquenni. Tuttavia, nei due mesi in più si percepirà l'indennità in misura ridotta, ossia al 70%.
L’ASpI – La nuova indennità di disoccupazione (ASpI), entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, si applica esclusivamente in favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro e ha sostituito la precedente disciplina della “indennità di disoccupazione ordinaria”. La nuova tutela si caratterizza dal punto di vista dei beneficiari (lavoratori) per l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati e per l'aumento della misura e della durata delle indennità erogabili agli aventi diritto; mentre dal punto di vista dei «finanziatori» della tutela (datori di lavoro) per avere un sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.
Campo di applicazione - Esso si applica: a tutti i lavoratori dipendenti; agli apprendisti; ai soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata. Restano esclusi, invece: i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato e i lavoratori extracomunitari entrati in Italia con permesso di soggiorno di lavoro stagionale per i quali resta confermata la specifica normativa.
I requisiti - Per usufruire del nuovo ammortizzatore sociale è necessario che il lavoratore, il quale abbia perduto involontariamente la propria occupazione: sia in stato di disoccupazione; possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Non possono fruire dell’ASpI i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto, salvo i casi di conciliazione davanti alla Commissione provinciale.
L’importo – Per quest’anno, l’ASpI è pari: al 75% della “retribuzione media mensile” nei casi in cui questa risulti pari o inferiore a 1.194,16; al 75% della retribuzione media mensile, maggiorata di quota pari al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il predetto limite (1.194,16 euro) nei casi in cui la retribuzione media mensile risulti di importo superiore a 1.194,16 euro. In ogni caso l'importo della prestazione non può superare un limite massimo stabilito annualmente per legge (all'articolo unico, secondo comma, lett. b, Legge n. 427/1980), che per l'anno 2014 è stato pari a euro 1.166,73 (euro 1.152,90 nell'anno 2013). Inoltre, la nuova indennità di disoccupazione viene erogata: in misura piena (al 100%) per i primi sei mesi di fruizione; in misura dell'85% dopo i primi sei mesi e per altri sei mesi; in misura del 70% (cioè con una riduzione del 30%) dopo il dodicesimo mese di fruizione e fino allo scadere del diritto all'indennità.
Sale al durata – Per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2014, l’ASpI ha la seguente durata:
- 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
- 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
- 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.