Premessa – Tutto pronto per Asse.Co., l’Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro dei Consulenti del lavoro. Infatti, il 25 settembre scorso è stato approvato il Regolamento che stabilisce le modalità per il rilascio, il mantenimento, il rinnovo e la revoca dell’asseverazione. Si è dunque solo in attesa dell’avvio dei corsi per i CdL che intenderanno svolgere tale attività, in quanto la piattaforma telematica che gestirà l’intera procedura è già stata realizzata dalla Fondazione Studi dei CdL.
Asse.Co. - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il CNO dei Consulenti del Lavoro, in data 15 gennaio 2014, hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa n. 169, che introduce l’Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro (c.d. “ASSE.CO.”), avente l’obiettivo di certificare la regolarità rispetto alla normativa in materia di lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e pagamento della retribuzione, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato e parasubordinato, instaurati dai datori di lavoro. La nuova asseverazione viene rilasciata, su richiesta del datore di lavoro (in quanto si tratta di una facoltà e non un obbligo), dall’Ordine del Consiglio Nazione dei Consulenti del Lavoro e ha validità annuale. La permanenza dei requisiti è verificata quadrimestralmente. L'operazione concede alle imprese indubbi vantaggi sul fronte dei controlli ispettivi. Infatti, l’art. 7 del protocollo, stabilisce che l’attività di vigilanza, al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse disponibili, sarà orientata “in via assolutamente prioritaria” nei confronti di coloro che sono privi dell’asseverazione.
Procedura di rilascio - L'asseverazione, in particolare, verrà rilasciata sulla base di due dichiarazioni di responsabilità, ex D.P.R. n. 445/2000:
• la dichiarazione del datore di lavoro, sulla non commissione di illeciti nell'anno precedente, indicati nell'allegato 1 del Protocollo (rispetto di norme su: lavoro minorile, tempi di lavoro, sicurezza sul lavoro, lavoro nero);
• la dichiarazione del consulente del lavoro (incaricato dal datore di lavoro) sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva) e sul rispetto della contrattazione collettiva. Tale dichiarazione è rilasciata sulla base delle evidenze documentali in possesso del datore di lavoro e/o del Consulente del Lavoro, e tenendo conto delle previsioni dei contratti collettivi che, laddove richiesto dal Legislatore, sono esclusivamente quelli sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’ASSE.CO. è rilasciata entro 30 giorni dalla data dell’istanza, esclusivamente in maniera telematica, previa verifica e rispetto dei presupposti previsti dal Protocollo d’Intesa.
Effetti Asse.Co. - Come precisato in premessa, chi risulta in possesso dell’ASSE.CO. sarà meno soggetto ai controlli da parte del personale ispettivo del MLPS, in quanto l’attività di vigilanza, “al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse disponibili, sarà orientata in via assolutamente prioritaria nei confronti di coloro che sono prive dell’asseverazione”. Tuttavia, chi sarà dotato dell’asseverazione non sarà del tutto immune ai controlli da parte degli ispettori; infatti, i controlli sono sempre possibili:
• su specifica richiesta d’intervento;
• su indagine demandata dall’autorità giudiziaria o da altra autorità amministrativa;
• sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente, in caso di controlli a campione.
Altra novità importante è rappresentata dalla possibilità di poter utilizzare l’ASSE.CO. anche nell’ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese; il personale ispettivo ne tiene conto nell’ambito di eventuali accertamenti. L’asseverazione, infine, potrà essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati.
I requisiti - La funzione di asseveratore può essere svolta solo da CdL che svolgono l'attività in forma di lavoro autonomo e che risultino appositamente abilitati. In particolare, il CdL deve:
• essere iscritto da almeno 4 mesi all’Ordine ai sensi della L. 12/1979;
• operare come libero professionista con attività abituale e prevalente, intesa come tale quella da cui ricavi la maggior parte del proprio volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA;
• aver svolto lo specifico corso di formazione anche in modalità e-learning sul sistema di asseverazione ed i successivi aggiornamenti;
• essere in regola con la formazione continua obbligatoria;
• non aver subito sanzioni disciplinari divenute definitive ai sensi della L. 12/1979, nei 4 mesi precedenti dalla proposta di incarico da parte del datore di lavoro.