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Premessa – L’attuale sistema previdenziale - da ultimo modificato dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) – che ha innalzato l’età anagrafica per accedere alla pensione, induce sia le società che i lavoratori a trovare soluzioni alternative affinché possano scavalcare le drastiche norme introdotte in merito. In realtà, uno strumento che potrebbe essere immediatamente utilizzato esiste, ed è contenuto nell’art. 4, c. 1-7 della Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012), anche se alcuni aspetti operativi non sono ancora chiari. Vediamolo nel dettaglio.
L’esodo – In pratica, la suddetta norma contiene un meccanismo che consente ai dipendenti di uscire anzitempo dal lavoro, qualora l’azienda si trovi in stato di eccedenza di personale ovvero esistano accordi tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. A tal fine, il datore di lavoro dovrà impegnarsi a corrispondere ai propri dipendenti una prestazione d'importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, e a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. In particolare, i lavoratori che possono usufruire di tale meccanismo sono solo quelli che si trovano a meno di quattro anni dal pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Il meccanismo – Per rendere operativo tale meccanismo, il datore di lavoro deve presentare apposita domanda all'INPS assieme a una fidejussione bancaria a garanzia di solvibilità degli impegni assunti. L'INPS valida l'accordo dopo aver verificato i requisiti in capo ai lavoratori e al datore di lavoro. Il programma, quindi, diventa operativo attraverso il versamento da parte del datore di lavoro all'INPS della provvista per la prestazione maturata dal lavoratore, nonché della somma corrispondente alla contribuzione figurativa per il raggiungimento dei requisiti minimi.
Mancanza di istruzioni operative - Tuttavia, per la definitiva applicazione dello strumento, alcuni aspetti operativi non sono stati ancora chiariti dall'Inps e dal Ministero del Lavoro. Tra questi: il calcolo della prestazione iniziale, la sua rivalutazione nel corso dei quattro anni, i codici per il versamento delle somme dovute dalle società all'Inps, le modalità applicative della penalizzazione talvolta prevista per i pensionamenti anticipati rispetto al compimento dei 62 anni di età, il calcolo dei contributi previsti. Tutti elementi amministrativi che, nell'attesa di eventuali ulteriori meccanismi futuri, potrebbe essere opportuno definire al più presto per consentire ai lavoratori di accedere a uno strumento che apparentemente, sulla base delle esigenze presenti, è già in possesso delle caratteristiche necessarie.
I numeri - Sul piano contabile, un tale meccanismo comporterebbe il riconoscimento di tutto il valore attuale delle prestazioni che saranno erogate (anche in futuro) ai potenziali beneficiari. L'impatto può risultare quindi, in alcune situazioni, decisamente oneroso, in quanto si tratta di conteggiare quattro anni di oneri in un solo esercizio. Più in particolare, ipotizzando che la pensione media annua sia uguale alla retribuzione media annua, per ogni pensionato che avrà la possibilità di accedere in via anticipata alla prestazione, per mantenere in equilibrio il sistema dovranno essere generati almeno tre nuovi posti di lavoro (che versando ciascuno un contributo pari al 33% della loro retribuzione saranno in grado di finanziare la prestazione percepita dal pensionato aggiuntivo). Qualora i nuovi posti di lavoro generati fossero invece due, la penalizzazione da applicare sulla prestazione maturata dal pensionato dovrebbe essere, sempre per mantenere l'equilibrio, del 33% (e del 66% se si desse luogo alla generazione di un unico nuovo posto di lavoro).