27 marzo 2014

Assegni straordinari. I chiarimenti dell’INPS

Illustrati i nuovi criteri di calcolo degli assegni straordinari alla luce della deliberazione n. 138 del 19 dicembre 2013

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Si modificano i criteri di calcolo degli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dal Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, bisogna computare la contribuzione correlata, versata durante il periodo di fruizione della prestazione, in base alla disciplina previdenziale relativa al medesimo periodo e tenendo conto dell’età anagrafica raggiunta al momento della scadenza dell’assegno straordinario. Pertanto, le Sedi INPS competenti dovranno ricostituire gli assegni interessati calcolando la contribuzione correlata, indicata dall’azienda esodante nella domanda di accesso al Fondo, nella quota contributiva D (e non nella quota B come da precedenti istruzioni). In particolare, l’età anagrafica da prendere a riferimento per il calcolo della quota contributiva deve essere quella del soggetto al momento della scadenza dell’assegno straordinario. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 3591 di ieri.

Riforma Monti-Fornero –
Al riguardo, l’Istituto previdenziale ritiene utile rammentare le disposizioni in materia di salvaguardia che stabiliscono, per i soggetti beneficiari della stessa, il raggiungimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità sulla base dei requisiti di accesso previsti dal D.L. n. 201/2011. In particolare, le lavoratrici che intendono accedere alla pensione di vecchiaia devono maturare 60 anni e 1 mese (più i requisiti contributivi). Detto requisito anagrafico è aumentato di due mesi dal 1° gennaio 2015. Per le lavoratrici pubbliche invece dispone che, a decorrere dall’anno 2012, il requisito anagrafico sia elevato a 65 anni (già innalzato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010) senza prevedere alcuna deroga per tale fattispecie. A tal proposito, l’INPS rammenta che è possibile accedere al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica con un mese di posticipo rispetto alle regole previgenti, maturando 40 anni di contribuzione nel 2012. Il posticipo di cui sopra sarà pari a: due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013; tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 2014. Tuttavia, detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ad alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto in argomento siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore. Inoltre, ai soggetti beneficiari della “salvaguardia 65mila” che accedono al trattamento pensionistico in presenza di una anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente all’età anagrafica non si applicano le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita.

Assegni straordinari in salvaguardia –
Con la deliberazione n. 27 del 26 luglio 2013, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha statuito l’ammissibilità del prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario (nel medesimo importo spettante alla decorrenza) anche oltre il limite di durata massima di 60 mesi, in favore dei lavoratori già titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, al fine del perfezionamento dei requisiti utili per ottenere il trattamento pensionistico in salvaguardia, con oneri a carico delle aziende esodanti. Al riguardo viene precisato che, rispetto ai requisiti pensionistici già verificati al momento della decorrenza dell’assegno liquidato, l’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anzianità con quota non richiede il versamento della contribuzione correlata in quanto tale adeguamento non attiene al requisito contributivo. In particolare, nel caso della quota l’incremento della speranza di vita è coperto dall’adeguamento del requisito anagrafico minimo. Pertanto, tutti gli assegni straordinari dei lavoratori salvaguardati, in esodo al 4 dicembre 2011, esclusi dal beneficio dell’articolo 12, comma 5-bis, della Legge n. 122/2010, ovvero con decorrenza dal 1° giugno 2010, che hanno cessato l’attività lavorativa prima dell’entrata in vigore delle predette norme, devono essere ricostituiti sostituendo la data di cessazione della prestazione straordinaria presente nel GAPNE con la data indicata in FELPE nel campo Finestra con salvaguardia L. 214, ovvero nel campo Finestra con salvaguardia L. 111.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy