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Premessa – L’INPS, con la circolare n. 145 del 19 dicembre 2012, ha fornito utili istruzioni sul pagamento del contributo dovuto per la prosecuzione dell’iscrizione all’Assicurazione sociale vita-ASV mediante trattenuta su pensione. In particolare, viene chiarito che il lavoratore iscritto alla suddetta Assicurazione sociale vita ha facoltà di proseguire volontariamente l’assicurazione anche in caso di cessazione dell’attività lavorativa, purché ne faccia domanda entro un mese dalla data di pensionamento e a condizione che possa far valere almeno 5 anni di iscrizione in attività di servizio. Inoltre, al fine di razionalizzare la procedura di riscossione del suddetto contributo e con l’obiettivo di agevolare i pensionati, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i pensionati iscritti all’Assicurazione sociale vita non dovranno più effettuare il pagamento mediante il modello F24. Infatti, dall’anno prossimo in poi il contributo verrà trattenuto direttamente sulla pensione diretta di importo più elevato nel caso in cui si tratti di pensione INPS. Nel caso in cui trattasi di pensione ex-INPDAP, sulla base delle indicazioni comunicate da INPS, la gestione di pagamento pensioni ex-INPDAP provvederà a effettuare la trattenuta.
Calcolo del contributo – Nel dettaglio l’importo del contributo è determinato calcolando lo 0,12% dell’ammontare lordo complessivo di tutte le pensioni dirette di cui l’iscritto è titolare che risultino nel Casellario dei trattamenti pensionistici. Al riguardo, va sottolineato che nel calcolo non si tiene conto delle pensioni ai superstiti. L’importo così calcolato verrà poi trattenuto annualmente sulla pensione diretta in pagamento nel mese di settembre. Qualora la rata della pensione su cui dovrà essere effettuata la trattenuta risulti incapiente per la contemporanea presenza di ritenute e/o di recuperi operati ad altro titolo, l’intero importo del contributo sarà prelevato successivamente sulla prima rata utile.
Scadenza della trattenuta – L’INPS, inoltre, tiene a precisare che nel caso di nuove iscrizioni e di autorizzazioni alla prosecuzione volontaria in corso d’anno che non consentano di applicare la trattenuta nel mese di settembre, si provvederà sulla rata di pensione in pagamento nel mese di settembre dell’anno successivo, effettuando il conguaglio con quanto dovuto anche per l’anno di autorizzazione. In caso di decesso invece dell’iscritto nel periodo intercorrente tra l’autorizzazione e l’effettuazione della prima trattenuta, il contributo sarà prelevato sull’importo della prestazione dovuta ai beneficiari.
Recesso – Gli iscritti che hanno proseguito volontariamente l’iscrizione all’Assicurazione sociale vita e ora intendono recedere dall’Assicurazione sociale vita, rinunciando al beneficio, dovranno inviare apposita comunicazione alla sede INPS, gestione ex INPDAP, territorialmente competente. La dichiarazione dovrà pervenire entro il 31 dicembre e avrà effetto a partire dall’anno successivo.