9 dicembre 2013

Assunzioni. Ultima chiamata per i contratti di inserimento

Definite le modalità operative per l’assunzione di personale femminile mediante contratto di inserimento

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - L’INPS, con la circolare n. 166/2013, ha diramato le istruzioni operative per la concreta fruizione dei benefici contributivi legati all'assunzione di manodopera femminile con contratto di inserimento per il periodo 2009-2012. Stiamo parlando in particolare dei benefici contributivi introdotto dal D.I. 10 aprile 2013, che attua le disposizioni contenute nell’art. 54, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003. Al riguardo, si rammenta che questo particolare istituto è stato espressamente abrogata dalla Legge Fornero (L. n. 92/2012), che però ha fatto salva l’applicazione della suddetta legge nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012.

D.I. 10 aprile 2013 - Gli incentivi economici a supporto del contratto di inserimento superiori al 25%possono trovare applicazionesolamentenelle aree che, anno per anno, sonostate individuate - attraverso i dati ISTAT sulla rilevazione delle forze di lavoro media 2008,2009, 2010 e 2011 - come aventi un tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20% di quello maschile o un tasso di disoccupazione femminile superiore del 10% rispetto a quello maschile. In particolare, i territori interessati sono:
- 2009: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia,Sardegna;
- 2010: Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
- 2011:Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia;
- 2012:Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.
Da notare che lafruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% èsubordinata alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, che prevede:
- l’impossibilità per il beneficio di poter superare il 50% (elevato al 75% nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili, i quali corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione;
- l’obbligo di determinare un incremento netto del numero dei dipendenti derivante dall’assunzione con contratto di inserimento o reinserimento;
- una durata minima di contratto pari almeno a 12 mesi.

Dichiarazione di responsabilità – Affinché il datore di lavoro possa essere ammesso ai benefici contributivi è bene, specifica l’INPS, una dichiarazionedi responsabilità da parte della lavoratrice, attestante il possesso dei requisiti di legge. Resta ferma la possibilità per l’Istituto previdenziale di verificare, a campione e nell’ambito delleproprie ordinarie attività amministrative e ispettive, l’effettiva sussistenza di tale requisito.

Le modalità operative – Passando alle modalità operative, l’INPS precisa innanzitutto cheper i rapporti ancora in essere, i datori di lavoro, dalla denuncia riferita alperiodo di paga “dicembre 2013” e fino alla scadenza del contratto di inserimento,continueranno ad utilizzare i codici Tipo contribuzione già in uso in relazione alla riduzionespettante. Per i periodi antecedenti al periodo di paga dicembre 2013, i datori di lavoro procederanno al recupero o alla restituzione dell’agevolazione entro il giorno 16 marzo 2014, senza l’aggravio di oneri accessori.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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