25 marzo 2013

Attrezzature. Il punto sulle verifiche periodiche

Forniti alcuni chiarimenti applicativi relativi alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche prescritte dall’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – I termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dall’art. 3, c. 3, del D.M. 11.04.2011. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 9/2013, fornendo importanti indicazioni non solo per l'applicazione delle verifiche periodiche delle attrezzature (allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008), ma anche criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, c. 13, del medesimo decreto legislativo. Vediamoli nel dettaglio.

Verbali di verifica - Partendo dai verbali di verifica, è stato chiarito che i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di verifica periodica" conformi a quelli previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente).

Comunicazione diretta verifica periodica - Qualora il datore di lavoro intende affidare la verifica periodica a un soggetto abilitato deve comunicare al soggetto titolare della funzione, trascorsi i 60 giorni o i 30 giorni dalla richiesta (rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima), nel più breve tempo possibile, il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

Attrezzature non marcate CE – Per quanto riguarda le attrezzature non marcate CE (es. le macchine agricole raccogli frutta) immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. Pertanto:
- la richiesta di immatricolazione si inoltra all'INAIL per la gestione della banca dati;
- il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, può essere effettuato da un tecnico;
- al termine del collaudo, si conferma che dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Attrezzature escluse - Non rientrano invece tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008: i loader aeroportuali (chiamati anche “cargo loader”), il cui compito è quello di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall’operatore; l’attrezzatura destinata alla raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido per il prelievo di contenitori di superficie, seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio; i muletti che sollevano più di 200 Kg di materiale.

Assoggettabilità IVA
- Sul versante fiscale invece, il Ministero del Lavoro prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy