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Premessa - Tempi stretti per il versamento del premio INAIL 2011-2012. Infatti, il 16 febbraio prossimo scade l’ultimo giorno utile per adempiere a tale obbligo, mentre l’inoltro dell’istanza dovrà essere presentata per via telematica, entro il 16 marzo. A tal fine, l’Istituto ha messo a disposizione del datore di lavoro, nella sezione “Punto Cliente”, le seguenti funzionalità: Alpi online, Invio Telematico Dichiarazione Salari; Riduzione Presunto; Visualizza Basi di Calcolo; Richiesta Basi di Calcolo.
Gli adempimenti del datore di lavoro –Il datore di lavoro per completare l’intera operazione, dovrà affrontare un doppio adempimento:
- entro il 16 febbraio 2012:
* calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
* conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
o pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”;
o comunicare la riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2012;
- entro il 16 marzo 2012:
* presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani.
Le retribuzioni convenzionali - Ai fini della determinazione del calcolo del premio da autoliquidazione, occorre far riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte e, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero, che per l’anno 2011 e per la generalità dei lavoratori, è pari ad € 44,95.
I soggetti esclusi –Sono, invece, esonerati dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni, le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.
La rateizzazione - Come è noto, le aziende hanno la possibilità di rateizzare il versamento dei premi INAIL, in quattro rate di uguale importo, di cui:
- la I° rata, senza interessi, da versare entro il 16 febbraio 2012;
- la II° rata da versare entro il 16 maggio 2012 con applicazione degli interessi;
- la III° rata da versare entro il 16 agosto 2012 con applicazione degli interessi;
- la IV° rata da versare entro il 16 novembre 2012 con applicazione degli interessi.
Le sanzioni –Qualora il lavoratorenon comunichiall’INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno passato, si applica una sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.