25 gennaio 2012

Autoliquidazione 2011-2012. Al via gli sconti

L’INAIL annuncia le percentuali di sconto per il calcolo degli importi da dichiarare nell’autoliquidazione telematica 2011-2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - L’Istituto assicuratore fa il punto sulle agevolazioni da dichiarare nella prossima autoliquidazione 2011-2012 la quale, tra l’altro, deve essere presentata esclusivamente per via telematicada quest’anno. In particolare, le agevolazioni riguardano: l’addizionale fondo per le vittime dell’amianto, la riduzione edile, lo sconto autotrasporto artigiani, la riduzione del premio per il settore della pesca e lo sconto sulle imprese artigiane. Lo rende noto l’INAIL nella nota n. 60010 del 13 gennaio 2012.

Addizionale per le vittime dell’amianto - In tal caso non si tratta di un’agevolazione, bensì di una maggiorazione dei premi. Infatti, l’INAIL spiega che, con determinazione n. 279/2011 (D.M. in corso di emanazione) l’addizionale fondo per le vittime dell’amianto a carico delle imprese per l’anno 2011 è stata fissata nella misura dell’1,03%, da applicare sia per la regolazione 2011 che per la rata anticipata 2012.

Il settore edile - Come è noto, la riduzione contributiva prevista per il settore edile (codice 103) è pari all’11,50%, così come stabilito dal MLPS con D.M. del 13 settembre 2011. Tale riduzione, da calcolarsi esclusivamente per i premi ordinari, si applica solo per l’anno di regolazione 2011. Inoltre, le imprese edili che intendono beneficiare dello sconto devono presentare alla Sede INAIL territorialmente competente, entro il 16 febbraio 2012, l’apposito modello di autocertificazione circa l'assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoronel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione.

Autotrasporto artigiani - Quanto alla riduzione dei premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto in conto di terzi (codice 778), il MLPS ha fissato la riduzione contributiva nella misura del 14,70% dovuto per l’anno 2011. Tale sgravio si applica alla sola regolazione 2011 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa 9121 e 9123. Pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, possono applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa all'autotrasporto.Viene precisato, inoltre, che al momento la riduzione non si applica alla rata 2012, in quanto non sono stati ancora emanati i relativi decreti attuativi.

Il settore della pesca - Per quanto riguarda, invece, la riduzione del premio per il settore della pesca (codice 105), la riduzione contributiva di cui alla L. 30/1998 che si applica alle imprese, con o senza dipendenti, che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, è fissata nella misura dell'80% per la regolazione 2011 e del 60% per la rata 2012.

Le imprese artigiane –Altro settore oggetto di riduzione è quello artigiano.Infatti, così come stabilito dalla determinazione n. 296 del 27 ottobre 2011 (D.M. in corso di attuazione), la riduzione per le imprese artigiane (codice 126) per l'anno 2011 è fissata nella misura del 7,01%.Per le autoliquidazione 2013, invece, l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, la quale si considera presentata se l'impresa artigiana certifica nella dichiarazione delle retribuzioni 2011 (da presentarsi entro il 16 marzo 2012 e relativa all'autoliquidazione 2011-2012) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In tale caso, la riduzione avrà effetto per la sola regolazione 2012.

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