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Premessa – Adempimento in vista per i datori di lavoro. Infatti, entro lunedì 18 febbraio (il 16 cade di sabato) i datori di lavoro devono pagare i premi assicurativi INAIL a saldo 2012 e acconto 2013; mentre c’è tempo fino al 18 marzo (anche il 16 cade di sabato) per l’invio telematico della denuncia delle retribuzioni 2012, comprensiva della eventuale comunicazione di rateizzazione. Al riguardo si rammenta che dallo scorso anno la denuncia deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, accedendo direttamente sul sito internet dell’Istituto assicurativo (www.inail.it).
Gli adempimenti del datore di lavoro – Il datore di lavoro per completare l’intera operazione, dovrà affrontare un doppio adempimento:
- entro il 18 febbraio 2013: calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”;
- entro il 18 marzo 2013: presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani.
Le retribuzioni convenzionali - Ai fini della determinazione del calcolo del premio da autoliquidazione, occorre far riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte e, se d’importo inferiore, devono essere adeguate al minimale imponibile giornaliero, che per l’anno 2012 e per la generalità dei lavoratori, è pari ad € 51,72.
I soggetti esclusi – Sono, invece, esonerati dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni, le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.
La rateizzazione – Ai sensi dell’art. 59, c. 19, della L. n. 449/1997 (Finanziaria 1998) le aziende hanno la possibilità di rateizzare il versamento dei premi INAIL, in quattro rate di uguale importo. A tal proposito si ricorda che, per quest’anno, il tasso di interesse da applicare al II, III e IV rateo (il primo è senza interessi) sarà del 3,61% (0,5% in meno rispetto allo scorso anno).
Le sanzioni – Qualora il lavoratore non comunichi all’INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno passato, si applica una sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.