27 gennaio 2026

Autoliquidazione Inail 2025/2026: modalità di calcolo

Autore: Danilo Randazzo

L’Inail con circolare del 22 dicembre 2025 ha fornito le istruzioni operative per determinare il premio da pagare a saldo per l’anno 2025 e in acconto per l’anno 2026. Fermo restando il termine del 16 febbraio 2026 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2025 è il 2 marzo 2026. Vediamo le modalità di calcolo e le novità.

 

Premessa

L’Inail, come accade ogni fine anno, il 22 dicembre 2025 ha pubblicato la circolare operativa con le istruzioni per procedere con l’autoliquidazione del premio per l’anno 2025 – 2026.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente. 

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente attraverso i servizi telematici AL.P.I. online entro il 02 marzo 2026.

Settore Marittimo

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. 

Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell’equipaggio. 

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione: 

  • per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta; 
  • per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato. 

se l’attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di Armo/Disarmo-Assicurazione le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano l’armatore da tale obbligo. 

Riduzione del presunto

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2026 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2026 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, D.P.R. 1124/1965), con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2026. 

1

 Entro il 16 febbraio 2026 gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (ad esempio in caso di previsione di disarmo per parte dell’anno o per l’intero anno) con il servizio a loro dedicato Riduzione presunto per le PAN/certificati. 

Le basi di calcolo

Le basi di calcolo sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi “Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo” e per le PAN il servizio “Visualizzazione elementi calcolo”. 

2

Autoliquidazione ditte cessate - per le ditte cessate nel corso del 2025 che hanno utilizzato la funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.

Le riduzioni del premio assicurativo

Le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2025/2026 sono: 

  1.  Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT) 
  2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN) 
  3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN) 
  4. Sgravio navi autorizzate all’annotazione nell’elenco previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023 (PAN)
  5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT) 
  6. Riduzione per le imprese artigiane (PAT) 
  7. Riduzione per Campione d’Italia (PAT) 
  8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT) 
  9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT) 
  10. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT) 

Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2025 e per la rata 2026. 

Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “3” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. 

Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea. 

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea. 

Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura nella misura del 44,32% per la regolazione 2025 e per la rata 2026 per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea. 

Le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2025 e di rata 2026 sono riportate nella seguente tabella: 

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca

Tipologia pesca

Regolazione 2025

Rata 2026

Oltre gli stretti

0,00%

0,00%

Mediterranea

2,19%

2,19%

Costiera

2,82%

2,82%

Sgravio Registro Internazionale 

Le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del Codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge. 

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia possono essere iscritte nel Registro Internazionale, come previsto dall’art. 39, comma 14 bis, della legge n. 326/2003 e usufruiscono, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge. 

L’esonero totale previsto per le navi iscritte al Registro internazionale è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all’attività crocieristica. 

Lo sgravio è esteso altresì alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e assimilati a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali. 

Sgravio navi autorizzate all’annotazione nell’elenco previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023

Le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate elencate all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, che siano state autorizzate all’annotazione nell’elenco previsto dal dm 21.11.2023, per il personale imbarcato avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione, sono esonerate dal versamento dei premi dovuti per legge. L’applicazione dello sgravio è subordinata alla sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’armatore.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. 

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026. 

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. 

Riduzione del premio per le imprese artigiane 

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. 

Regolazione 2025 

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2023/2024 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2024, inviata entro il 28 febbraio 2025. La riduzione si applica alla regolazione 2025 nella misura del 5,07%.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2025 Agevolazioni” con il codice 127.

Regolazione 2026

L’applicazione della riduzione alla regolazione 2026, per l’autoliquidazione 2025/2026, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare

barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 da presentare entro il 2 marzo 2026.

Riduzione del premio per i datori di lavoro operanti a Campione d’Italia 

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2025 sia per la rata 2026. 

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate 

Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026. 

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci 

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. 

La riduzione si applica sia alla regolazione 2025, che alla rata 2026. 

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate.

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda. 

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa. 

Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. 

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. 

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. 

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni 

ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. 

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro). 

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2025/2026). 

Pagamento rateale

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente. 

Il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro, è pari allo 2,75%. 

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rata

Data pagamento

Coefficiente interessi

1

16 febbraio 2026

0

2

18 maggio 2026

0,00670548

3

20 agosto 2026

0,01363699

4

18 novembre 2026

0,02056849

il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è 902026. 

Caso pratico

Una società artigiana operante nel settore della manutenzione impiantistica, titolare di due PAT, ha regolarmente presentato la dichiarazione delle retribuzioni relative all’anno 2025.
Nel corso del 2025 l’azienda:

  • ha occupato mediamente 8 dipendenti;
  • non ha registrato infortuni nel biennio 2023/2024;
  • è risultata in regola con gli obblighi in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
  • ha barrato nella dichiarazione delle retribuzioni 2024 la casella di certificazione dei requisiti ex art. 1, commi 780 e 781, L. 296/2006.

Per il 2026, a seguito della perdita di un importante appalto, la società prevede una riduzione delle retribuzioni rispetto al 2025 e intende:

  • richiedere la riduzione delle retribuzioni presunte;
  • optare per il pagamento rateale del premio di autoliquidazione;
  • applicare la riduzione del premio per imprese artigiane sulla regolazione 2025.

Il consulente del lavoro deve verificare la corretta modalità di calcolo del premio, l’applicazione delle agevolazioni spettanti e il rispetto delle scadenze previste dalla circolare INAIL del 22 dicembre 2025.

L'esperto

In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, in quale fase dell’autoliquidazione si applica la riduzione del premio per le imprese artigiane e quali adempimenti dichiarativi sono necessari?


La riduzione per imprese artigiane si applica esclusivamente al premio dovuto a titolo di regolazione (anno 2025). Per fruirne è necessario che l’azienda:

  • sia in regola con gli obblighi di sicurezza;
  • non abbia registrato infortuni nel biennio di riferimento;
  • abbia presentato la preventiva richiesta barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2024.
    La sussistenza dei requisiti è evidenziata nelle basi di calcolo con il codice agevolazione indicato dall’INAIL.

Quali effetti produce la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte sul calcolo dell’autoliquidazione e quali sono i termini e le modalità di trasmissione della comunicazione all’INAIL?

La riduzione delle retribuzioni presunte incide sull’importo dell’acconto 2026, riducendo la base di calcolo del premio anticipato.
La comunicazione deve essere:

  • motivata;
  • trasmessa entro il 16 febbraio 2026;
  • effettuata esclusivamente tramite il servizio telematico “Riduzione presunto”.
    In assenza di tale comunicazione nei termini, l’acconto 2026 resta determinato sulle retribuzioni 2025, con possibile esposizione finanziaria per l’azienda.

 

 

 

 

 

 

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