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Premessa – Confermata, per l’anno in corso, la riduzione dell'11,70% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°). A tal fine, sono stati rielaborati i tassi 2013 ed è in corso l'invio tramite Pec del modello “20 SM” aggiornato relativo alla comunicazione del tasso applicato per l'anno in corso. Per coloro che non sono provvisti di Pec è in corso la spedizione del provvedimento in discorso a mezzo posta. Nel caso in cui le aziende non ricevono per tempo la comunicazione del tasso applicato (il pagamento del premio va effettuato entro il 16 maggio p.v.), si invitano le Sedi a provvedere alla ristampa e consegna eventualmente anche tramite posta elettronica del modello in questione ai datori di lavoro che ne dovessero fare richiesta. In ogni caso i nuovi modelli 20SM sono anche disponibili in procedura GRA WEB - Ristampe 20SM. A renderlo noto è l’INAIL con la nota n. 2951/2013.
Settore autotrasporto merci – Ad essere aggiornati sono anche i premi dovuti dalle imprese di autotrasporto merci in conto terzi. Al riguardo, l'art. 23, c. 1, del D.L. n. 95/2012 ha previsto il rifinanziamento di alcuni interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto merci, mediante risorse finanziarie pari a 91 milioni di euro, dei quali: 82 milioni di euro per la riduzione "non strutturale" dei tassi medi di tariffa delle due voci 9121 e 9123 e 9 milioni di euro, destinati alle imprese artigiane nel settore dell'autotrasporto di merci, per la riduzione
"non strutturale" dei relativi premi speciali unitari.
Calcolo del premio - Le imprese classificate alle voci 9121 e 9123, che hanno già ricevuto entro dicembre 2012 le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2012/2013 dei premi assicurativi, dovevano provvedere entro il 18 febbraio: a calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati applicando alle retribuzioni i tassi indicati sulle basi di calcolo; a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) non applicando alcuna riduzione al premio di rata 2012; pagare l'intero premio di autoliquidazione entro il 18 febbraio 2013, oppure la prima rata nel caso in cui l'impresa avesse comunicato di voler corrispondere il premio di autoliquidazione in quattro rate, ai sensi della Legge n. 449/97 e n. 144/99. Per effetto della normativa sopravvenuta le imprese, destinatarie degli interventi agevolativi descritti, devono: calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati, applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 18 marzo 2013 con invio telematico) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica; calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), applicando al premio di rata 2013, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell'11,70%.
Recupero maggiore imposte versate - Qualora il premio di autoliquidazione è stato versato in unica soluzione, ovviamente senza applicazione dello sconto, il credito può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità. In caso di pagamento rateale, l'importo già versato in misura superiore al dovuto deve essere utilizzato in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio 2013. Quanto all’imminente scadenza del 16 maggio per il pagamento della seconda rata del premio di autoliquidazione 2012/2013, nel caso in cui si riscontrino difficoltà a effettuare la rideterminazione delle rate, il maggior versato al 18 febbraio e al 16 maggio 2013 potrà essere recuperato con la rata di agosto, ricalcolando l'intero importo dovuto a titolo di autoliquidazione 2012/2013, suddividendo tale importo per 4 e calcolando sulle rate successive alla prima gli interessi. I minori importi dovuti per la prima e la seconda rata potranno quindi essere sottratti dalla rata di agosto ricalcolata. Infine, per le ditte che hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, con data inizio attività ricompresa tra la metà e la fine di dicembre 2012, è prevista una seconda elaborazione dell'autoliquidazione 2012/2013 in scadenza al 17 giugno 2013.